Cassazione Civile, Ordinanza n. 19817/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di appello e condannato l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per l’anno d’imposta 2006, in seguito a processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con contestazione di un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA, sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’appello dell’Ufficio fosse inammissibile perché la copia del gravame non era stata depositata presso la segreteria della CTP entro trenta giorni dalla notifica, ma solo oltre termine; con il secondo ha dedotto omesso esame del fatto decisivo costituito dalla medesima eccezione di tardivo deposito; con il terzo ha lamentato la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, assumendo che l’appello fosse inammissibile e che l’Agenzia fosse costituita senza ministero di difensore.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
versione vigente ratione temporis, precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 175/2014
Se l’appello tributario non è notificato tramite ufficiale giudiziario, la copia del gravame deve essere depositata presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata entro trenta giorni dalla notifica; l’inosservanza del termine comporta inammissibilità, rilevabile d’ufficio.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il termine di trenta giorni per il deposito presso la segreteria della CTP coincide con quello per la costituzione dell’appellante.
Quando la notificazione dell’impugnazione è eseguita dall’ufficiale giudiziario, l’avviso alla segreteria del giudice di primo grado è assicurato da tale soggetto, rendendo non necessario il diverso deposito previsto per le notifiche senza ufficiale giudiziario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma processuale per denunciare la violazione di legge nei primi e terzi motivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stata invocata per dedurre l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’eccezione di tardivo deposito dell’appello.
Richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese in caso di appello ritenuto inammissibile.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
La CTR aveva ritenuto che non ricorressero le condizioni per escludere le sanzioni per il fatto che la mancata presentazione della dichiarazione fosse dipesa dal commercialista.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l’appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito della copia dell’atto presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata è adempimento essenziale e perentorio: deve avvenire entro il termine di trenta giorni previsto per la costituzione dell’appellante, a pena di inammissibilità del gravame.
- L’onere di provare il tempestivo deposito dell’atto di appello grava sull’appellante, che deve produrre la ricevuta rilasciata dalla segreteria della CTP; non è necessario che la copia dell’appello sia rinvenuta nel fascicolo d’ufficio di primo grado per ritenere assolto l’onere probatorio.
- La ratio della disciplina è quella di informare tempestivamente il giudice di primo grado dell’impugnazione, evitando il rilascio di un’erronea attestazione di passaggio in giudicato della sentenza; tale finalità non è soddisfatta dal solo deposito presso il giudice di appello.
- La sanzione dell’inammissibilità opera quale unico efficace deterrente quando l’appellante sceglie una notificazione non eseguita dall’ufficiale giudiziario e la sua applicazione può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
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