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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06532/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva chiesto l’ottemperanza di una precedente sentenza amministrativa che, a suo dire, avrebbe avuto contenuto conformativo idoneo a imporre alla Regione la determinazione dei tetti di spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale dell’anno 2009 e la loro ripartizione tra i beneficiari. Il Consiglio di Stato aveva però escluso l’esperibilità dell’ottemperanza, ritenendo che la sentenza presupposta fosse una pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse, quindi di mero rito, priva di un accertamento sostanziale e non idonea a costituire giudicato conformativo. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 24, 103 e 111 Cost., degli artt. 110, 112 e 114 c.p.a. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse illegittimamente negato l’accesso alla tutela giurisdizionale in ottemperanza e avesse errato nel ritenere non azionabile quel rimedio rispetto alla sentenza del TAR, che la ricorrente assumeva passata in giudicato e contenente comunque un obbligo conformativo per l’amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non riguardassero un vero rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, ma contestassero soltanto la valutazione di merito compiuta dal Consiglio di Stato sull’idoneità della sentenza presupposta a fondare un giudizio di ottemperanza. Poiché il Consiglio di Stato aveva esercitato la giurisdizione e non l’aveva negata per estraneità della domanda alle proprie attribuzioni, la doglianza si risolveva in una censura di cattivo esercizio della giurisdizione, non deducibile in sede di motivi attinenti alla giurisdizione. Conseguentemente, oltre all’inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    I motivi inerenti alla giurisdizione sono configurabili solo quando il giudice amministrativo abbia negato in radice la propria giurisdizione, ritenendo la domanda estranea alle proprie attribuzioni; non vi rientra la denuncia del mero cattivo esercizio della giurisdizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata la condanna al risarcimento dei danni in favore delle controparti costituite per ricorso ritenuto infondato/inammissibile in conformità alla proposta accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata inoltre disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 24, 103 e 111 Cost.

    Erano invocati dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa, della tutela giurisdizionale e del giusto processo, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • artt. 110, 112 e 114 c.p.a.

    Erano richiamati per sostenere l’erroneità della decisione del Consiglio di Stato in tema di ottemperanza, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non scrutinabile come motivo inerente alla giurisdizione.

  • art. 2909 c.c.

    Era invocato per affermare l’efficacia di giudicato della sentenza amministrativa presupposta; la Corte non ha però ritenuto fondata la prospettazione della ricorrente.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sui motivi attinenti alla giurisdizione è limitato ai casi in cui il giudice speciale abbia negato in radice il proprio potere di conoscere la domanda, reputandola estranea alle proprie attribuzioni; non comprende gli errori di valutazione o di applicazione delle norme processuali che si risolvono in un cattivo esercizio della giurisdizione.
  • La contestazione della idoneità di una precedente decisione amministrativa a fondare il giudizio di ottemperanza integra una censura di merito sul contenuto e sulla portata del giudicato, non un motivo attinente alla giurisdizione, quando il giudice amministrativo abbia comunque esaminato la domanda ed escluso in concreto i presupposti del rimedio.
  • Una pronuncia di mero rito, quale l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non è di per sé idonea a costituire un accertamento sostanziale suscettibile di ottemperanza, salvo che dal suo contenuto emerga un effettivo comando conformativo nei confronti dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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