Cassazione Civile, Ordinanza n. 25289/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (factor)
La controversia
La controversia nasce da un appalto/servizio affidato a una società operativa a seguito di gara indetta da una società partecipata dallo Stato, su richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il fornitore del servizio aveva ceduto i propri crediti a una società di factoring, che poi otteneva tre decreti ingiuntivi per fatture relative a prestazioni rese nel secondo semestre 2005 e nel primo trimestre 2006. Il debitore ceduto proponeva opposizione sostenendo che le fatture non erano corredate dall'attestazione ministeriale prevista dal contratto e che mancava prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni; contestava anche che le dichiarazioni del Ministero potessero valere come riconoscimento di debito, trattandosi di soggetto terzo rispetto al rapporto. La cessionaria resisteva deducendo che il debitore ceduto non poteva opporre eccezioni fondate su fatti successivi alla cessione e, in via subordinata, chiedeva il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per violazione di buona fede e collaborazione, sul presupposto che il debitore avesse taciuto tempestivamente le contestazioni. In appello la domanda veniva respinta e dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria. In cassazione la ricorrente articolava sei motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi sulla posizione sostanziale del Ministero e sulla pretesa non terzietà dello stesso; 2) violazione delle norme sull'onere della prova e sull'efficacia confessoria/ricognitiva delle dichiarazioni del Ministero e degli ordini a regolarizzazione; 3) omesso esame di ulteriori prove documentali; 4) violazione delle norme processuali sull'ammissibilità della domanda risarcitoria subordinata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 5) falsa applicazione dei doveri di buona fede e dell'art. 2043 c.c. quanto alla responsabilità del debitore per mancata tempestiva contestazione; 6) omesso esame delle istanze istruttorie. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, in parte inammissibile e in parte infondato il secondo, e assorbiti il quinto e il sesto; ha invece accolto il quarto motivo alla luce del più recente principio delle Sezioni Unite sull'ammissibilità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di domande alternative o difensive introdotte dall'opposto nella comparsa di risposta se fondate sul medesimo interesse sotteso alla domanda monitoria.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla cessionaria, affermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può proporre, nella comparsa di risposta, domande alternative alla domanda monitoria purché riconducibili al medesimo interesse originario. Ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda risarcitoria e delle istanze istruttorie. Sono stati dichiarati inammissibili il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo, assorbiti il quinto e il sesto.
Norme richiamate
primo comma, n. 5; primo comma, n. 3; primo comma, n. 4
Il vizio motivazionale è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non è consentita la critica alla sufficienza della motivazione o l'omesso esame di deduzioni difensive. Il vizio di violazione di legge non consente di rivalutare il merito delle prove.
La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
La ricognizione o promessa di pagamento produce effetti solo se proviene da soggetto legittimato a disporre del patrimonio inciso dall'obbligazione e, per gli enti collettivi, da soggetto munito di poteri rappresentativi.
La confessione richiede provenienza da soggetto che possa validamente disporre del diritto o del patrimonio interessato.
Le dichiarazioni confessorie presuppongono la riferibilità al soggetto legittimato sul piano sostanziale e rappresentativo.
La confessione stragiudiziale è efficace solo se resa alla parte o al suo rappresentante e nei limiti di legge.
Gli atti unilaterali sono soggetti, in quanto compatibili, alle regole di interpretazione del contratto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sviluppa un ordinario giudizio di cognizione con regole speciali sulla formazione del thema decidendum.
quinto comma; sesto comma, n. 1
Le domande dell'opposto in opposizione a decreto ingiuntivo devono essere proposte nei limiti temporali stabiliti dal rito; è ammessa l'espansione difensiva solo nei casi e nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
La domanda risarcitoria subordinata è stata ritenuta ammissibile, in questa fattispecie, perché connessa alla vicenda oggetto della domanda monitoria e fondata sul medesimo interesse originario.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un dovere di correttezza nell'esecuzione e nella gestione delle contestazioni, ma senza accoglimento autonomo nel motivo deciso.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un obbligo di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella comunicazione delle eccezioni, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto non vede cristallizzate in modo assoluto le proprie facoltà difensive nella fase monitoria: può proporre nella comparsa di risposta domande alternative o difensive diverse dalla domanda originaria se esse si fondano sul medesimo interesse sostanziale che aveva sorretto il ricorso monitorio.
- La possibilità di introdurre ulteriori domande da parte dell'opposto è però circoscritta ai termini e alle modalità del rito: la domanda deve essere proposta tempestivamente nella comparsa di risposta, salvo che l'opponente introduca a sua volta nuove questioni o uno ius variandi che consenta una reazione difensiva successiva.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di lamentare l'omesso esame di mere argomentazioni difensive o di singoli elementi istruttori; occorre indicare un fatto storico, decisivo e discusso, la cui mancata valutazione abbia certamente condotto a una decisione diversa.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio, non quando la censura investa la valutazione di attendibilità, pertinenza o forza dimostrativa delle prove raccolte.
- Una dichiarazione di riconoscimento o confessione di debito è idonea a produrre effetti solo se proviene dal soggetto sostanzialmente legittimato o dal suo rappresentante munito di poteri; non può attribuirsi valore confessorio a dichiarazioni rese da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio.
- Nel sindacato di legittimità non è consentito riesaminare il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale nei termini oggi consentiti dalla riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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