Parere n. 993/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora Stefania Azzinelli e dal signor Giuliano Focacci contro il Comune di Prato per l’annullamento del provvedimento prot.n.104279 del 17 maggio 2022 di chiusura del procedimento relativo alla richiesta di permesso di costruire prot.n.158824 del 2 agosto 2021 (pratica edilizia n.2858-2021) relativa all’immobile sito in -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prot. n. 104279 del 17 maggio 2022, recante la chiusura e archiviazione del procedimento relativo a una richiesta di permesso di costruire per un intervento straordinario di ampliamento.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno presentato al Comune di Prato una domanda di permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 della legge della Regione Toscana n. 24 del 2009. Dopo diverse richieste di integrazione documentale, il Comune ha adottato un atto di chiusura e archiviazione della pratica, ritenuta incompleta. Con unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sostenendo che le richieste istruttorie non potessero sostituire la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che fosse stato impedito il pieno esercizio della partecipazione procedimentale. Il Comune ha sostenuto che l’art. 10-bis si applicherebbe ai soli provvedimenti negativi e che l’atto avesse natura di mera archiviazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo non violato l’art. 10-bis in ragione delle numerose richieste di integrazione. La Sezione ha esaminato preliminarmente la natura dell’atto impugnato e la sua immediata lesività.
Il parere
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Sezione ritiene che il provvedimento prot. n. 104279 del 17 maggio 2022 non abbia natura provvedimentale, poiché non ha modificato né estinto le posizioni giuridiche dei ricorrenti, non ha prodotto immediati effetti giuridici esterni e non contiene una manifestazione definitiva della volontà del Comune. L’atto è qualificato come meramente preparatorio e strumentale. Qualora i ricorrenti depositassero la documentazione richiesta, il Comune sarebbe tenuto a esaminarla e ad adottare un provvedimento espresso recante la propria determinazione. La Sezione non decide quindi nel merito la dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. È stato inoltre rilevato che il contraddittorio nel procedimento consultivo è stato rispettato, essendo stata regolarmente trasmessa ai ricorrenti la relazione ministeriale.
Osservazioni
Natura non provvedimentale dell’atto impugnato
L’atto di chiusura e archiviazione della pratica edilizia è stato ritenuto meramente preparatorio e strumentale, privo di effetti giuridici esterni immediati e inidoneo a modificare o estinguere le posizioni giuridiche dei ricorrenti.
Immediata lesività e manifestazione di volontà amministrativa
L’atto non contiene una manifestazione definitiva della volontà del Comune; l’amministrazione, ove fosse depositata la documentazione richiesta, avrebbe il dovere di esaminare la pratica e adottare un provvedimento espresso.
Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990
La censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato.
Norme richiamate
art. 3 legge Regione Toscana n. 24/2009
È indicato come fondamento normativo dell’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un intervento straordinario di ampliamento.
È invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la questione non è stata decisa nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 44.1 della Parte Seconda del Regolamento Edilizio
Trattandosi, inoltre, di sottotetto recuperato ai fini abitativi in applicazione della LR 5/2010, effettuato con SCIA PE2415/2018, dovranno essere indicate le opere murarie o gli arredi fissi che delimitano la porzione di altezza media pari a ml. 2.30, come prescritto all’art.44.1 della Parte Seconda del Regolamento Edilizio, di cui dovrà, inoltre, essere fornita documentazione fotografica
La disposizione è richiamata dal Comune per specificare la documentazione tecnica e fotografica richiesta ai fini del completamento della pratica edilizia.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso straordinario proposto contro un atto privo di natura provvedimentale, che non modifichi o estingua posizioni giuridiche, non produca effetti giuridici esterni immediati e non esprima in via definitiva la volontà dell’amministrazione.
- Un atto di chiusura o archiviazione di una pratica edilizia può avere natura meramente preparatoria e strumentale quando l’amministrazione, a fronte del successivo deposito della documentazione richiesta, resti tenuta a esaminare la pratica e ad adottare un provvedimento espresso.
- La verifica della natura provvedimentale e dell’immediata lesività dell’atto impugnato precede l’esame delle censure sostanziali dedotte dal ricorrente; se tale verifica ha esito negativo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza esaminare il merito.
Impugnazione dell’archiviazione di una pratica edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due proprietari contro il Comune di Prato, in relazione all’atto prot. n. 104279 del 17 maggio 2022, con cui era stata disposta la chiusura e l’archiviazione del procedimento relativo a una domanda di permesso di costruire per un intervento straordinario di ampliamento.
Premesse procedimentali
I ricorrenti avevano presentato, il 2 agosto 2021, un’istanza ai sensi dell’art. 3 della legge della Regione Toscana n. 24 del 2009. Il Comune aveva formulato richieste di integrazione documentale il 10 agosto, il 29 ottobre e il 23 dicembre 2021, avvertendo che la mancata produzione della documentazione avrebbe comportato l’archiviazione della pratica e indicando la possibilità di interloquire con il responsabile del procedimento.
Tra i documenti richiesti figuravano indicazioni sulle opere murarie o sugli arredi fissi destinati a delimitare la porzione di sottotetto avente altezza media pari a 2,30 metri, nonché la relativa documentazione fotografica, in applicazione dell’art. 44.1 della Parte Seconda del Regolamento Edilizio.
Motivo del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Secondo la loro prospettazione, le richieste di integrazione documentale non potevano essere considerate comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e non avrebbero garantito l’instaurazione del necessario contraddittorio procedimentale.
Il Comune ha sostenuto che l’art. 10-bis riguarderebbe i provvedimenti negativi, mentre l’atto impugnato avrebbe natura di semplice archiviazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso per il rigetto, ritenendo sufficiente, ai fini del contraddittorio, l’invio delle numerose richieste di integrazione.
Valutazione preliminare sul contraddittorio consultivo
La Sezione ha rilevato che, nel procedimento relativo al ricorso straordinario, il contraddittorio era stato rispettato, poiché la relazione ministeriale era stata regolarmente trasmessa ai ricorrenti.
Natura dell’atto impugnato
La questione decisiva è stata individuata nella natura dell’atto comunale. Secondo la Sezione, il provvedimento prot. n. 104279 del 17 maggio 2022:
- non ha modificato né estinto le posizioni giuridiche dei ricorrenti;
- non ha prodotto effetti giuridici esterni immediati;
- non contiene una manifestazione definitiva della volontà del Comune;
- ha natura meramente preparatoria e strumentale.
L’atto non costituisce pertanto un provvedimento immediatamente impugnabile. La Sezione precisa che, qualora i documenti richiesti fossero depositati, il Comune avrebbe il dovere di esaminarli e di adottare un provvedimento espresso contenente la propria determinazione.
Esito
Poiché l’atto impugnato non ha natura provvedimentale e non è immediatamente lesivo, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La censura concernente l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non è stata esaminata nel merito.
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