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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10567/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito già confermata in appello resta quindi ferma; la decisione di legittimità non modifica la statuizione di responsabilità, ma chiude il giudizio per inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato e per una serie di reati in materia di falsità documentali e di attestazioni: in particolare per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998, nonché per i reati previsti dagli artt. 61, 495, 497-bis, 477 e 482 c.p. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.: secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso una valutazione adeguata degli elementi favorevoli. La Cassazione rileva però che la censura, così formulata, non è consentita in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata, perché la motivazione d'appello era priva di evidenti illogicità e richiamava elementi ritenuti decisivi: l'assenza di dati favorevoli idonei a superare il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, già autore di gravi reati, oltre alle circostanze di tempo e luogo dei fatti e alla non rilevanza del preteso fine affettivo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998

    Norma posta a fondamento di una delle condanne confermate in appello; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione, solo il richiamo alla sua violazione.

  • art. 61 c.p.

    Richiamato tra le norme incriminatrici contestate/ritenute violate in concorso con altri reati; non emerge una specifica lettura interpretativa.

  • art. 495 c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto di condanna confermata; dal testo non si ricavano ulteriori precisazioni.

  • art. 497-bis c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto di condanna confermata; il testo non specifica la condotta concreta oltre al riferimento normativo.

  • art. 477 c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto di condanna confermata.

  • art. 482 c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto di condanna confermata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato; in cassazione non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche è limitato: non basta riproporre una diversa lettura degli elementi di fatto, se la motivazione del giudice di merito è esente da manifeste illogicità.
  • Nel negare le attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa; è sufficiente che valorizzi gli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente assorbimento degli altri elementi non espressamente esaminati.
  • La presenza di un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, specie se sostenuto da precedenti gravi e da elementi relativi alle modalità spazio-temporali del fatto, può legittimare il diniego delle attenuanti generiche senza che sia necessaria una motivazione particolarmente ampia.
  • In cassazione è inammissibile una censura che pretenda una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una spiegazione non manifestamente irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazioneFalsità in atto pubblicoFalsità in scrittura privata
RamiProcesso penaleImmigrazioneReati contro la fede pubblica

Testo integrale

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