Cassazione Penale, Sentenza n. 34504/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07/03/2024 con cui il Tribunale del riesame aveva applicato a PULLANO la misura degli arresti domiciliari per il reato di furto (artt. 110, 624, 625, n. 2 e 61, n. 5 c.p.). Il ricorrente denunciava: 1) insufficienza e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (la motivazione del Tribunale si sarebbe fondata solo sulla presenza sua e del coindagato nei pressi del negozio "La Frutteria" e sulla compatibilità temporale); 2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (uso di formule di stile e mere congetture); 3) illogicità nella scelta della misura (arresti domiciliari) senza corretta valutazione dei precedenti e del periculum libertatis; 4) omissione di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari rispetto al tempo intercorso tra il fatto (22/04/2023) e la misura (circa un anno dopo); 5) mancata valutazione dell'adeguatezza della misura rispetto ad alternative meno afflittive. In particolare si contestava che il Tribunale non aveva confrontato le proprie conclusioni con le osservazioni del GIP sulle caratteristiche delle videoriprese (telecamere non riprendevano l'ingresso né la parte di strada opposta), sull'incertezza dell'ora del furto, sulla brevità della sosta vicino al locale e sull'eventuale chiusura a chiave della porta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, in particolare sul primo motivo (vizio di motivazione sulla gravità indiziaria), e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame limitatamente alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva motivato in modo apodittico, senza confrontarsi con le ragioni del GIP: non aveva preso adeguatamente in considerazione che le videocamere non riprendevano l'ingresso né la strada opposta (quindi non escludevano attività di terzi), non aveva verificato modalità e tempi di chiusura della saracinesca o della porta (dichiarazioni che indicavano porte chiuse a chiave), e aveva tratto conclusioni sulla compatibilità temporale senza confrontare i dati probatori (la permanenza complessiva dell'indagato nel punto ripreso era stata di circa un minuto). La Corte ha precisato i limiti del sindacato in Cassazione (controllo su violazioni di legge o mancanza/manifesta illogicità della motivazione) e ha disposto il rinvio per nuova motivazione. Le censure relative alle esigenze cautelari sono state assorbite.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte richiama che l'accertamento deve essere motivato in modo congruo e non può basarsi su affermazioni apodittiche
Si riferisce alle esigenze cautelari; la decisione sottolinea che la valutazione delle esigenze cautelari deve essere adeguatamente motivata e non meramente assertiva
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri di motivazione per le misure cautelari personali; la Corte ricorda che l'ordinanza che limita la libertà personale deve rispettare tali regole motivazionali
artt. 110, 624, 625, n. 2 e 61, n. 5 cod. pen.
Norme penali che definiscono la fattispecie contestata (concorso di persone nel reato di furto e circostanze aggravanti); la sentenza ha come oggetto la verifica dei gravi indizi in relazione a detta imputazione
Massime di principio
- La valutazione della gravità indiziaria per l'applicazione di misure cautelari deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni avverse espresse dal giudice di primo grado; conclusioni apodittiche non reggono al controllo di legittimità
- Le riprese video sono utili, ma la loro efficacia probatoria dipende dalla reale copertura delle aree rilevanti (ingressi, percorsi alternativi): se la telecamera non esclude la presenza di terzi o non mostra l'ingresso, non può da sola fondare la gravità indiziaria
- La mera compatibilità temporale tra presenza dell'indagato nei pressi e il tempo in cui è stato commesso il reato non è sufficiente; occorre verificare concretamente che i tempi e le modalità siano effettivamente compatibili con lo svolgimento dell'azione delittuosa
- Il giudice deve motivare anche in ordine alle modalità materiali dell'accesso al luogo (es. saracinesca/porta chiusa a chiave) e confrontare le dichiarazioni probatorie con le conclusioni sulla tempistica dell'azione
- La Cassazione interviene per verificare violazioni di legge o carenze/malfunzionamenti motivazionali, non per ricalcare le scelte probabilistiche del giudice di merito; tuttavia, carenze motivazionali significative comportano annullamento e rinvio
- In situazioni analoghe è opportuno che il giudice delle misure esplori prima possibili misure meno afflittive e documenti in modo puntuale le ragioni della scelta (esigenze cautelari e grado di indizi), soprattutto quando le prove materiali sono parziali o ambigue
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