Sentenza n. 1334/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 2.000 euro per due ricorrenti e 1.000 euro per il terzo
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
Tre docenti hanno proposto distinti ricorsi per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 195/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, relativamente ai periodi di servizio prestati a tempo determinato. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione una Carta del valore di 2.000 euro per ciascuno di due ricorrenti e di 1.000 euro per il terzo. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione spontanea del giudicato, nonostante la notificazione della sentenza all'Amministrazione l'11 novembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Hanno chiesto l'attivazione delle rispettive Carte elettroniche, l'accredito degli importi riconosciuti dal giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva, poiché riguardavano la medesima sentenza ineseguita. Nel merito, ha accolto le domande di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: il titolo proveniva dal giudice ordinario, era stato notificato all'Amministrazione con attestazione di conformità, era passato in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 era inutilmente decorso. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, attivando le Carte elettroniche e accreditandovi gli importi dovuti. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da esercitare nell'ulteriore termine di 60 giorni. Al commissario è stato attribuito il compito di porre in essere anche gli eventuali atti contabili necessari, precisando che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate complessivamente in 1.280 euro, oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e spese generali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario contro una pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato ottemperando.
art. 479 c.p.c.
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
La notificazione della copia attestata conforme della sentenza al domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini della formazione e notificazione del titolo esecutivo.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
Ha modificato l'art. 479 c.p.c., eliminando la necessità dell'apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato della cancelleria attestante il mancato esercizio dei mezzi di impugnazione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a.
Consentono la riunione dei ricorsi connessi, quando la trattazione congiunta e la decisione mediante un unico provvedimento risultano giustificate dalla connessione oggettiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, quando si agisce per l'esecuzione forzata del titolo, la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, notificata al domicilio digitale dell'amministrazione, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo l'art. 479 c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs. 149/2022.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La mancanza di stanziamenti di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato che imponga alla pubblica amministrazione il pagamento di somme; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →