Cassazione Penale, Ordinanza n. 32619/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi non specifici e meramente apparenti, perché reiterativi delle censure d'appello, e il quarto manifestamente infondato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione. I primi tre motivi deducevano: l'erronea applicazione dell'art. 648, commi 1 e 2, c.p., per asserita insussistenza del reato presupposto; la violazione degli artt. 500 e 603 c.p.p.; la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi inammissibili perché riproducevano le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza sviluppare una critica argomentata alla decisione impugnata. In ogni caso, la sentenza di merito aveva spiegato che la sussistenza del reato presupposto risultava dalla testimonianza di un pubblico ufficiale e dalla mancata allegazione, da parte dell'imputato, di circostanze giustificative del legittimo possesso del veicolo; la mancata querela della persona offesa era irrilevante. Quanto all'elemento psicologico, la prova indiretta era stata desunta dalla mancata dimostrazione del legittimo possesso, non superata dal tentativo di recupero del mezzo né dalla disponibilità delle chiavi di accensione, anche perché non erano note le circostanze della sottrazione del veicolo. La mancata assunzione della testimonianza della persona offesa era stata ritenuta superflua, poiché il pubblico ufficiale aveva riferito che la persona si era presentata per denunciare il furto; il pubblico ministero aveva rinunciato alla testimonianza senza opposizione della difesa. Il quarto motivo riguardava il diniego della circostanza della lieve entità del fatto ed è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente facendo riferimento al valore del veicolo.
Norme richiamate
La Corte richiama la ricettazione e considera adeguata la motivazione di merito sulla sussistenza del reato presupposto e dell'elemento psicologico, desunto anche dalla mancata allegazione di circostanze dimostrative del legittimo possesso del bene.
Richiamato quale parametro della censura difensiva, ritenuta inammissibile perché reiterativa e comunque non idonea a incrinare la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione alla dedotta inosservanza delle regole sull'integrazione istruttoria in appello; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
- Ai fini della ricettazione, la mancata allegazione di circostanze idonee a dimostrare il legittimo possesso del bene può concorrere, quale elemento indiziario, alla prova dell'elemento psicologico, quando la motivazione di merito ne valuti il significato unitamente agli altri elementi disponibili.
- La mancata proposizione della querela da parte della persona offesa non esclude la sussistenza del reato presupposto della ricettazione quando tale reato risulti altrimenti provato.
- La testimonianza della persona offesa può essere ritenuta superflua quando altri elementi di prova, non specificamente contestati, rendano già incontestabile il fatto oggetto della testimonianza e la richiesta istruttoria sia stata rinunciata senza opposizione della difesa.
- La valutazione della lieve entità del fatto nella ricettazione può essere motivata facendo riferimento al valore del bene, ove tale parametro sia ritenuto incompatibile con la particolare modestia dell'offesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32506/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32507/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32508/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32509/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32510/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32511/2026 del 01/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →