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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06119/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento sovrastante, ritenuti causa del cedimento del solaio intermedio tra due unità immobiliari e del conseguente pericolo per la staticità del fabbricato. L'originario proprietario dell'immobile danneggiato agì per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. Il convenuto rimase contumace in primo grado; il Tribunale accolse la domanda, condannandolo al ripristino e al pagamento di euro 20.000. In appello il soccombente dedusse, da un lato, il difetto di legittimazione passiva perché proprietaria dell'immobile sarebbe stata la moglie e non lui; dall'altro, che la responsabilità ex art. 2053 c.c. non poteva essergli riferita, dovendo gravare sul proprietario dell'immobile da cui proveniva il danno. La Corte d'appello respinse il gravame, rilevando che era stato accertato che i lavori dannosi erano stati eseguiti proprio dall'appellante e che, trattandosi di responsabilità per rovina di edificio di natura oggettiva, la chiamata in causa della proprietaria sarebbe stata inutile. Con il ricorso per cassazione il soccombente articolò due motivi: violazione degli artt. 99 e 102 c.p.c. e dell'art. 2902 c.c. per asserita violazione dei limiti soggettivi del giudicato e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria; violazione dell'art. 2053 c.c. per avere la corte di merito escluso la responsabilità della proprietaria e attribuito la responsabilità a chi aveva eseguito i lavori. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, confermando che, nel caso concreto, l'azione era stata correttamente rivolta contro l'effettivo autore dei lavori causativi del danno e che non sussisteva alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della proprietaria formale dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d'appello di Potenza che aveva respinto l'impugnazione contro la condanna al ripristino e al risarcimento. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di euro 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte, di euro 500 ex art. 96, comma 4, c.p.c. alla cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea sostituzione del giudice alla parte nella individuazione del soggetto passivamente legittimato.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato per sostenere che sarebbe stata necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'immobile.

  • art. 2902 c.c.

    Citato dal ricorrente nel contesto della dedotta violazione dei limiti soggettivi del giudicato; il testo non consente una specifica applicazione della norma nella motivazione della Corte.

  • art. 2053 c.c.

    La responsabilità per rovina di edificio è qualificata come oggettiva; può essere esclusa solo se il danno non deriva da vizi di costruzione o difetto di manutenzione, ma da un fatto autonomo del terzo o del danneggiato. Nel caso concreto, la norma è stata ritenuta non utile a spostare la responsabilità dall'effettivo autore dei lavori al proprietario formale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la proposta di definizione anticipata del ricorso in quanto manifestamente infondato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la forma di trattazione collegiale richiesta dal ricorrente dopo la proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. ha natura oggettiva e segue il criterio formale del titolo, gravando sul proprietario o sul titolare di diritto reale di godimento; tuttavia, quando il danno sia stato accertato come direttamente causato da lavori eseguiti da un soggetto determinato, l'azione risarcitoria può essere legittimamente proposta nei confronti dell'effettivo autore della condotta causale.
  • L'integrazione del contraddittorio non è necessaria quando il giudice accerti che il soggetto convenuto è l'unico responsabile del fatto dannoso e la partecipazione del proprietario formale sarebbe priva di utilità decisoria.
  • In sede di legittimità, la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata non può condurre alla cassazione della decisione, soprattutto quando la corte di merito abbia fondato il rigetto del gravame su un accertamento in fatto non efficacemente superato dal ricorrente.
  • La responsabilità ex art. 2053 c.c. può essere esclusa solo dalla prova di un fattore causale autonomo idoneo a interrompere il nesso tra rovina e vizi costruttivi o difetto di manutenzione; non è sufficiente allegare, in astratto, che il proprietario formale avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere in luogo dell'autore materiale dei lavori.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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