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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36467/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2015 emessi da un comune nei confronti di un consorzio per l'area di sviluppo industriale. Il consorzio aveva impugnato gli avvisi sostenendo di avere diritto all'esenzione per gli immobili posseduti, in quanto ente pubblico economico e perché gli immobili sarebbero stati destinati ai compiti istituzionali. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l'esenzione degli immobili degli enti pubblici per sostenere che la qualità di ente pubblico economico fosse sufficiente a escludere l'imposta; 2) violazione di ulteriori norme, per affermare che non tutte le attività del consorzio sono commerciali e che l'attività di assegnazione dei beni immobili avrebbe natura pubblicistica; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il giudice di merito non avrebbe verificato in concreto quale attività fosse svolta nell'immobile e se fosse riconducibile alle finalità istituzionali; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR negato l'esenzione con motivazione apodittica sulla asserita natura privata delle attività svolte.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di trattazione in pubblica udienza, ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere una verifica in concreto sulla destinazione esclusiva degli immobili ai compiti istituzionali del consorzio e sulla natura, pubblicistica o commerciale, delle attività svolte, mentre la motivazione della CTR era apodittica perché priva di specificazione degli elementi probatori posti a base della decisione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione per gli immobili posseduti dagli enti indicati opera solo se gli immobili sono destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e tale destinazione va verificata in concreto, anche escludendo usi svolti con modalità commerciali.

  • art. 8, comma 9, d.lgs. n. 23/2011

    Richiamato dal ricorrente come base normativa dell'esenzione IMU, in collegamento con la disciplina dell'ICI per gli immobili degli enti esenti.

  • art. 36, comma 4, L. n. 317/1992

    "i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici"

    Qualifica i consorzi di sviluppo industriale come enti pubblici economici, ma non comporta automaticamente l'esenzione fiscale per tutti gli immobili posseduti.

  • art. 31, comma 18, L. n. 289/2002

    "l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali ... deve intendersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e tra enti che siano individualmente esenti"

    Norma interpretativa che estende l'esenzione solo ai consorzi tra enti territoriali e tra enti individualmente esenti; la presenza di consorziati non individualmente esenti preclude il beneficio.

  • art. 5, d.l. n. 548/1996

    Richiamato tra le norme invocate per sostenere il diritto all'esenzione degli immobili del consorzio.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato più volte quale disciplina dell'esenzione per gli immobili destinati ai compiti istituzionali.

  • art. 10, L. n. 266/1997

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi esentativa del consorzio.

  • art. 32, L. n. 217/1981

    Richiamato dal ricorrente quale norma inserita nel sistema delle esenzioni invocate.

  • art. 9 del regolamento regionale n. 2/2005

    Richiamato dal ricorrente a supporto della qualificazione e della disciplina del consorzio.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale per gli immobili posseduti da enti pubblici o assimilati non deriva dalla sola qualità soggettiva dell'ente, ma richiede che il bene sia direttamente e immediatamente destinato, in via esclusiva, ai compiti istituzionali.
  • Quando l'ente svolge anche attività con connotazione industriale o commerciale, il giudice di merito deve accertare in concreto la natura dell'attività esercitata nell'immobile e la sua effettiva riconducibilità alle finalità istituzionali, non potendo limitarsi a formule generiche o apodittiche.
  • La norma interpretativa che estende l'esenzione ai consorzi tra enti territoriali opera solo se i soggetti consorziati sono tutti individualmente esenti; la presenza di anche un solo consorziato non esente impedisce il riconoscimento del beneficio.
  • In tema di impugnazione per cassazione, la motivazione è apparente quando la decisione afferma una qualificazione fattuale senza indicare gli elementi di prova o le ragioni concrete del convincimento, rendendo non verificabile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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