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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06013/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) vizio per differente identificazione dell'agente sotto copertura indicato nel capo A15 (contestata la legittimità dell'acquisto simulato e la rilevanza dell'autorizzazione e dell'identificazione dell'agente); 2) carenza probatoria sul capo A16 circa la prova che il ricorrente avesse collocato il pacchetto di sigarette con involucro nella posizione da cui sarebbe stato prelevato (videosorveglianza con zone d'ombra, dubbio sulla corrispondenza degli involucri); 3) insufficiente prova per i capi A17 e A33 perché gli acquirenti non furono identificati e non vi sarebbe certezza su quantità e natura della sostanza; 4) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art.80 comma 1 lett. g) D.P.R. 309/1990 per vicinanza a scuole, rilevando che lo spaccio era in area universitaria e non in prossimità di istituti frequentati da minori; 5) mancato riconoscimento della lieve entità (art.73 comma 5 D.P.R. 309/1990) per la scarsa quantità e assenza di elementi di organizzazione; 6) illegittima condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, posto che il ricorrente non è mai stato sottoposto a custodia cautelare in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi e ha parzialmente accolto il ricorso: - Ha ritenuto fondato il sesto motivo e ha annullato senza rinvio la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, poiché non era stata applicata alcuna misura custodiale al ricorrente per il procedimento in esame; - In conseguenza di ciò ha inoltre dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato nel capo A16 (fatto del 09/04/2015), ed ha annullato senza rinvio la relativa condanna; - Ha rigettato gli altri motivi: il primo (identificazione agente) è stato ritenuto infondato perché l'identità dell'agente è rilevante solo per la non punibilità dell'operatore, non per la responsabilità dell'imputato; il secondo e terzo (prove su A16/A17/A33) sono valutazioni di merito non riconsiderabili in Cassazione ove la motivazione del giudice di merito sia congrua; il quarto (aggravante di prossimità) è stato ritenuto correttamente applicato perché la piazza era collocata in posizione strategica fra università e scuole Mazzini-Modugno; il quinto (lieve entità) è stato respinto perché la Corte d'appello ha ritenuto sussistente un metodo stabile di occultamento e cessione. Infine la Cassazione ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai capi di imputazione residui, dato che il giudice di primo grado aveva preso a riferimento, per la determinazione complessiva, il fatto poi dichiarato estinto (capo A16).

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80, comma 1, lett. e) e lett. g)

    art. 80 comma 1 lett. e) e g) D.P.R. 309/1990

    L'aggravante può essere applicata quando la cessione/ offerta avviene in prossimità immediata di luoghi tipizzati (scuole, comunità giovanili ecc.). La Corte ha interpretato 'prossimità' come rapporto di relazione immediata tra il luogo dello spaccio e gli istituti, ritenendo che la piazza fosse un crocevia tra università e scuole e dunque area idonea all'applicazione dell'aggravante.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990

    La possibilità di riconoscere la 'lieve entità' dipende non solo dalla scarsità dei quantitativi ma dalla mancanza di elementi che dimostrino una stabile organizzazione dell'attività di spaccio. La Corte ha ritenuto assente la lieve entità perché è stato accertato un modus operandi stabile (occultamento delle dosi in luogo prestabilito, reperimento su contatto con acquirenti).

  • Codice di procedura penale - art. 129, comma finale (cause di non punibilità)

    La Corte ha escluso l'applicabilità di cause di non punibilità al capo A16 una volta accertata la responsabilità di merito; ha però dichiarato il reato estinto per prescrizione, che non equivale a proscioglimento per causa di non punibilità.

  • Prescrizione (termini di estinzione del reato)

    Il reato contestato nel capo A16 (fatto del 09/04/2015) è stato dichiarato estinto per prescrizione, il termine essendosi compiuto in data 15/09/2024; la prescrizione comporta annullamento senza rinvio della condanna relativa.

Massime di principio

  • L'identificazione formale dell'agente sotto copertura è rilevante soprattutto ai fini della legittimità dell'azione dell'operatore (e della sua non punibilità), ma la sua mancata identificazione non invalida automaticamente la responsabilità dell'imputato quando dagli atti emerga che l'imputato ha ceduto la sostanza a un operatore appartenente a unità specializzate o a chi si presentava come acquirente.
  • Le immagini di videosorveglianza, se mostrano gesti tipici della cessione (prelievo dell'involucro da nascondiglio, consegna della droga, ricezione del denaro), possono costituire prova idonea a fondare la condanna, salvo che non emergano elementi che rendano la ricostruzione manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Per l'applicazione dell'aggravante 'in prossimità' di scuole o comunità giovanili è richiesto un rapporto di prossimità immediata; non è sufficiente la mera vicinanza in senso generico, ma va valutato il contesto territoriale e la frequenza di giovani/minori nell'area.
  • Il riconoscimento della lieve entità richiede valutazione precisa delle quantità, della tossicità e dell'assenza di elementi indicativi di stabile organizzazione (taglio, bilancini, appunti, profitti, luogo stabile di occultamento); la mera esiguità del quantitativo non è sempre sufficiente.
  • La condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere può essere pronunciata solo se l'imputato sia effettivamente stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il procedimento cui si riferiscono le spese; in mancanza di custodia, la statuizione è illegittima e annullabile.
  • La prescrizione deve essere valutata anche dopo l'accoglimento di altri motivi: se una condanna relativa a un capo viene estinta per prescrizione, può rendersi necessaria la ricalcolazione del trattamento sanzionatorio complessivo e il rinvio ad altra sezione per rideterminare la pena rispetto ai capi residui.

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