Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/09/2025 n. 1000 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Nel 2016 A. M., persona fisica, cedette alla società tedesca W. C. GmbH il 49% dei marchi «A.» ed «etichetta» per euro 4.800.000; nella stessa data cedette alla società anche il 49% della A. Srl per euro 1.700.000. Il corrispettivo per i marchi non fu dichiarato nel modello Unico 2017. L’Ufficio lo assoggettò a imposizione come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, del TUIR e determinò un contributo di solidarietà di euro 141.321. Il contribuente ricorse e la CTP accolse il ricorso; l’Ufficio appellò, sostenendo la rilevanza fiscale del corrispettivo.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria, riunita il 10 settembre 2025 a Firenze, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza della CTP favorevole al contribuente. Ha ritenuto che la cessione, da parte di una persona fisica, della titolarità di una quota del marchio non rientri né nei redditi d’impresa o di lavoro autonomo né nei redditi diversi tassativamente elencati dall’art. 67 TUIR: il corrispettivo remunera il trasferimento del diritto sul marchio, non obblighi di fare, non fare o permettere del cedente. Di conseguenza, il corrispettivo di euro 4.800.000 non è assoggettabile a imposizione erariale secondo la qualificazione adottata dall’Ufficio. L’Ufficio appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Un'interpretazione estensiva dell'art 67 del TUIR che ricomprenda la cessione del marchio in un'attività d'impresa ,quindi, non risulta consentita, stante la tassatività dell'elencazione dei redditi diversi.

    L’elenco dei redditi diversi è tassativo e non può essere esteso per includervi il corrispettivo ottenuto da una persona fisica per la cessione della titolarità di un marchio, quando l’operazione non costituisca reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

  • Art. 2469 del codice civile, come riportato nel provvedimento

    Infatti il titolare del marchio può trasferire liberamente il segno distintivo del marchio, indipendentemente dal trasferimento dell'azienda o di un suo ramo.

    La trasferibilità autonoma del marchio, indipendentemente dall’azienda o da un suo ramo, supporta la qualificazione della cessione come trasferimento del diritto sul bene, anziché come corrispettivo per un’attività o per obblighi assunti dal cedente.

Massime di principio

  • Quando una persona fisica cede la titolarità, totale o parziale, di un marchio e non agisce nell’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, il corrispettivo non è automaticamente imponibile come reddito diverso: occorre ricondurlo a una categoria reddituale prevista dalla legge.
  • La cessione del marchio va distinta dalla concessione del suo uso o da accordi che impongano al cedente obblighi di fare, non fare o permettere: nella fattispecie decisa il corrispettivo era riferito al trasferimento del diritto sul marchio e non a tali obblighi.
  • L’art. 67 TUIR, secondo la decisione, non può essere interpretato estensivamente per assoggettare a imposizione fattispecie non comprese nell’elenco tassativo dei redditi diversi.
  • L’esito riguarda la specifica qualificazione della cessione accertata in giudizio; in casi analoghi sono rilevanti la natura effettiva dell’operazione, la titolarità del marchio, la qualità in cui agisce il cedente e l’eventuale presenza di obblighi o di un’attività imprenditoriale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.