Sentenza del 18/06/2020 n. 11824 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva rettificato il valore dichiarato per un terreno acquistato a Grottaferrata con rogito del 30 marzo 1983, da lire 65.000.000 a lire 152.000.000, ritenendolo edificabile e chiedendo le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. La società e la parte venditrice avevano contestato l’avviso per carenza di motivazione e per l’asserita congruità del valore dichiarato, sostenendo che il terreno fosse concretamente inedificabile, anche perché i piani particolareggiati non erano stati approvati, e richiamando il valore dei terreni limitrofi. Dopo l’esito sfavorevole nei precedenti gradi, la società ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. La Corte non li ha esaminati nel merito: ha rilevato preliminarmente che mancava il deposito dell’avviso di ricevimento della notifica postale del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, senza l’avviso di ricevimento, non fosse dimostrata la consegna del ricorso e quindi la conoscibilità legale dell’atto né la valida costituzione del contraddittorio; il vizio non era suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. La decisione impugnata della Commissione Tributaria Centrale di Roma (sentenza n. 925/05/14, depositata il 14 marzo 2014), che aveva rigettato l’appello e confermato la legittimità dell’avviso, è dunque rimasta ferma, senza decisione di merito sui tre motivi di ricorso. Nulla sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva. La ricorrente deve inoltre versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
l'avviso di ricevimento prescritto dall'articolo 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, e' il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identita' e l'idoneita' della persona a mani della quale e' stata eseguita
Nella notificazione postale, l’avviso di ricevimento è il documento necessario a provare la consegna, la relativa data e chi ha ricevuto l’atto; la sola spedizione non basta.
l'avviso di ricevimento prescritto dall'articolo 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, e' il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identita' e l'idoneita' della persona a mani della quale e' stata eseguita
La disciplina della notificazione postale richiede l’avviso di ricevimento per documentare che l’atto sia stato effettivamente consegnato e a chi.
la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullita', ma la insussistenza della conoscibilita' legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non puo' essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.) nonche' l'inammissibilita' del ricorso medesimo
La mancata prova della consegna postale del ricorso determina l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto e non può essere sanata disponendo la rinnovazione della notificazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando si notifica un ricorso a mezzo posta, occorre depositare l’avviso di ricevimento: la prova della sola spedizione non dimostra che l’atto sia stato consegnato.
- Se l’avviso di ricevimento manca, non è provata la conoscibilità legale del ricorso e, quando la controparte non si è costituita, non è possibile verificare la valida instaurazione del contraddittorio; il ricorso può quindi essere dichiarato inammissibile senza esaminarne i motivi di merito.
- La mancata produzione dell’avviso di ricevimento non è trattata come una semplice nullità sanabile mediante rinnovazione della notifica.
- La dichiarazione d’inammissibilità può comportare il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
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