Cassazione Penale, Sentenza n. 32206/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena. L'istanza di revoca era basata sulla sopravvenuta condanna dell'imputato per un diverso delitto (minaccia aggravata) dopo la concessione della sospensione per il reato di cessione di stupefacenti. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la revoca potesse operare solo se il nuovo reato fosse "della stessa indole" e aveva escluso tale tassello tra spaccio e minaccia. Il PM ha contestato la lettura, deducendo che l'inciso "della stessa indole" si riferisce solo alle contravvenzioni e che, per i delitti, è sufficiente la mera sopravvenuta condanna a pena detentiva per determinare la revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, affermando il principio che la commissione di un ulteriore delitto, quale che sia la sua natura, è causa di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., e ha disposto direttamente la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza di condanna del 28 gennaio 2016.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
"Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli"
La Corte interpreta l'espressione come scindibile: il riferimento alla "stessa indole" riguarda solo le contravvenzioni; per i delitti, invece, la mera commissione di un ulteriore delitto che determini una pena detentiva comporta automaticamente la revoca della sospensione condizionale.
art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Citato dalla norma di cui sopra come riserva; nessuna interpretazione specifica nel testo se non l'evidenziazione formale della deroga prevista dalla norma.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in presenza di ricorso del pubblico ministero e quando non sono necessari accertamenti di fatto, di annullare senza rinvio e disporre direttamente la misura (qui: la revoca della sospensione condizionale). La Corte ne ha fatto uso ritenendo superfluo il rinvio.
Massime di principio
- Per i delitti, qualsiasi successiva condanna a pena detentiva comporta la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; non è richiesto che il nuovo reato sia "della stessa indole" del primo.
- L'indicazione della "stessa indole" nella disposizione è da intendersi limitata alle contravvenzioni: solo in quel caso va valutata l'identità di indole tra le fattispecie.
- Se il giudice dell'esecuzione rifiuta di revocare la sospensione condizionale nonostante una sopravvenuta condanna per delitto, il pubblico ministero può ricorrere in Cassazione e ottenere l'annullamento senza rinvio e la revoca disposta dalla Corte quando non siano necessari accertamenti di fatto.
- Nei casi di contravvenzione sopravvenuta, occorre invece valutare se vi sia identità di indole con il reato per il quale era stata concessa la sospensione; la revoca non è automatica se manca tale identità.
- Il principio è immediatamente applicabile: chi ha una sospensione condizionale per un delitto deve considerare che qualsiasi successiva condanna a pena detentiva per altro delitto può determinare la perdita della sospensione.
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