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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22372/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, definito con decreto della Corte d'appello che aveva condannato il Ministero della giustizia a corrispondere un indennizzo. Successivamente il Ministero proponeva revocazione ex art. 395, comma 1, nn. 1, 3 e 4 c.p.c. deducendo che l'atto di riassunzione del procedimento di equa riparazione sarebbe stato predisposto da un avvocato sospeso dall'albo, quindi in esercizio abusivo della professione. La Corte d'appello respingeva la revocazione, ma compensava integralmente le spese richiamando la 'particolarità della materia'. Il soccombente nel solo capo spese ricorreva per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la compensazione senza soccombenza reciproca e senza indicare specifiche, gravi ed eccezionali ragioni; in subordine, vizio di motivazione perché la compensazione sarebbe stata del tutto immotivata, specie a fronte del rigetto integrale della revocazione proposta dal Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello. Ha affermato che, nel testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione. La formula usata dal giudice di merito ('particolarità della materia trattata') è stata ritenuta meramente apparente e non idonea a soddisfare l'obbligo di specifica motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, nn. 1), 3) e 4), c.p.c.

    richiamato come base della domanda di revocazione proposta dal Ministero contro il decreto che aveva riconosciuto l'equa riparazione

  • legge n. 89 del 2001

    normativa sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo, applicata nel procedimento originario

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al principio della soccombenza e alla regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    "Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma e, per le altre gravi ed eccezionali ragioni ripristinate dalla Corte costituzionale, tali ragioni devono essere specificamente indicate in motivazione

  • art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014 conv. in l. n. 162 del 2014

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale che ha inciso su quel testo, ricostruendo il regime applicabile

  • Corte cost. 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di compensare le spese anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è un'eccezione al principio di soccombenza e richiede un fondamento normativo rigoroso: può essere disposta solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. e con motivazione specifica.
  • La formula motivazionale meramente assertiva o generica, come il richiamo alla 'particolarità della materia', non è sufficiente a integrare le 'gravi ed eccezionali ragioni' richieste per la compensazione delle spese.
  • Quando la parte che ha vinto integralmente il merito subisce la compensazione delle spese senza adeguata motivazione, la statuizione sulle spese è cassabile per violazione di legge.
  • A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., la disciplina della compensazione va interpretata nel senso della ripresa della precedente formulazione più rigorosa, con obbligo di esplicitare in motivazione le ragioni eccezionali del discostamento dal criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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