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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12756/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari che, in riforma della pronuncia del Giudice di pace che aveva assolto l'imputato, ha dichiarato la colpevolezza di Di Gregorio per lesioni (art. 582 c.p.) condannandolo a multa e al risarcimento civile. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale circa la prova dichiarativa ritenuta decisiva (esame della persona offesa Ripoli e del teste De Marzo) e ha censurato la carenza di motivazione sul nesso causale tra la condotta e le lesioni contestate, nonché l'errata valutazione dei certificati medici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, quando la sentenza di primo grado assolutoria viene riformata in appello (anche se solo agli effetti civili) sulla base di un diverso apprezzamento di prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio) per rispettare i principi di oralità, immediatezza e garanzia della prova. La Corte ha constatato che il Tribunale ha effettuato una valutazione meramente cartolare dell'attendibilità delle dichiarazioni senza rinnovare l'assunzione delle prove orali; perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio. Ne è conseguita anche la mancata pronuncia sulla liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla pronuncia assolutoria resa dal Giudice di pace; disciplina la forma e gli effetti dell'assoluzione per non doversi procedere o perche il fatto non sussiste.

  • art. 582 c.p.

    Norma sostanziale che incrimina le lesioni personali; indicata nel capo di imputazione originario.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Secondo la Corte l'art. 603, comma 3-bis, non esclude l'obbligo, per il giudice d'appello che riformi la decisione assolutoria sulla base di diversa valutazione di prova dichiarativa decisiva, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale; la rinnovazione è necessaria anche quando la riforma concerne solo gli effetti civili.

  • art. 606 c.p.p. (lett. c) e comma 2-bis)

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso in Cassazione per i reati di competenza del Giudice di pace; la Corte precisa che, pur dovendo il ricorso limitarsi ai motivi di legge ammessi, è deducibile la violazione di legge derivante dall'omessa rinnovazione dell'istruttoria e dal vizio di motivazione (art. 125 c.p.p.).

  • art. 125 c.p.p.

    Richiede motivazione sufficiente per le decisioni giurisdizionali; la Corte ritiene che la rinnovazione cartolare della prova orale possa integrarne la violazione ove la motivazione sia mancante o apparente.

  • art. 533, comma 1 c.p.p.

    Richiamato nella cornice del 'dubbio oltre ogni ragionevole dubbio' e della presunzione di innocenza; la Corte utilizza questo canone per sostenere l'obbligo di riassunzione della prova orale decisiva in caso di ribaltamento della decisione.

Massime di principio

  • Se l'appello determina il capovolgimento di una sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una diversa valutazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio) e non può limitarsi a una rivalutazione meramente cartolare delle dichiarazioni già acquisite.
  • La mancata rinnovazione dell'assunzione della prova orale decisiva configura una violazione di legge rilevabile in Cassazione, anche nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, e può determinare l'annullamento con rinvio della sentenza d'appello.
  • Nei casi in cui la riforma dell'assoluzione riguardi solo gli effetti civili, restano comunque operanti le garanzie processuali (oralità, immediatezza, diritto di difesa) e il diritto dell'imputato ad una rinnovata valutazione probatoria in contraddittorio.
  • La rinnovazione cartolare delle testimonianze, senza ricostruzione orale, può altresì integrare il vizio di motivazione mancante o apparente ai sensi dell'art. 125 c.p.p., rendendo la decisione sindacabile in sede di legittimità entro i limiti normativi previsti.
  • In presenza di dubbi sulla tempestività o sul contenuto dei certificati medici e sul nesso causale, il giudice d'appello deve affrontare esplicitamente tali punti e, se necessari per il convincimento, disporre nuovi esami o audizioni; l'omissione può essere causa di annullamento.

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