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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45820/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato il riesame del decreto di convalida di sequestro relativo a 16.800 kg di "tabacchi lavorati esteri" (contenuti in 105 colli). Il ricorrente deduceva che i beni sequestrati sono "cascami di tabacco" e non "tabacco da fumo" ai sensi dell'art. 39-bis, comma 2, d.lgs. n. 504/1995, perché benché "fumabili" non risultano "preparati per la vendita al minuto"; si denunciava altresì carenza/omessa motivazione sul fumus commissi delicti e sulla qualificazione delle cose sequestrate e sulla loro pertinenzialità rispetto al reato di contrabbando (art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973). Il ricorrente sosteneva inoltre l'illegittimità della convalida fondata solo sulla "fumabilità" senza accertamento della destinazione alla vendita al minuto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse giuridicamente apprezzabile dell'impugnante. Il motivo principale è che il ricorrente si è posto esclusivamente quale indagato e non ha provato di agire in qualità di legale rappresentante della destinataria della merce ("AGMG Munich GmbH") né ha prodotto procura: pertanto non risultava titolare di un diritto alla restituzione dei beni. Inoltre non è emersa, né nel ricorso né in modo oggettivo, la sussistenza di un interesse a impedire che i beni rientrassero nel materiale probatorio. Conseguentemente la Corte non è entrata nel merito delle censure sulla qualificazione del prodotto e sul fumus del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973

    Norma del codice doganale penale contestata come base del reato di contrabbando; la questione sulla configurabilità del reato (in relazione alla qualificazione del prodotto) è stata sollevata dal ricorrente ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 39-bis, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    Norma chiave per distinguere "cascami di tabacco" da "tabacco da fumo": secondo la doglianza del ricorrente, richiede cumulativamente che il prodotto sia "fumabile" e "preparato per la vendita al minuto". Il Tribunale di Bari aveva ritenuto la "fumabilità" sufficiente per qualificare il prodotto come tabacco da fumo, ma la Cassazione non si è pronunciata sul punto per inammissibilità del ricorso.

  • artt. 253 e 255 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai requisiti di motivazione del provvedimento cautelare e all'esame del fumus commissi delicti; il ricorrente denunciava carenze motivazionali, ma la Corte non ha valutato tali profili per essere il ricorso inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma di ammissibilità del ricorso per cassazione (motivi di legge): utilizzata per inquadrare le censure di nullità/violazione di legge mosse dal ricorrente; la Corte ha comunque respinto il ricorso per mancanza di interesse.

Massime di principio

  • Solo chi ha un interesse giuridicamente rilevante (proprietario, avente diritto alla restituzione, o rappresentante munito di procura) può proporre ricorso volto ad ottenere la restituzione di beni sequestrati; l'indagato privo di tale qualità rischia l'inammissibilità.
  • Quando si contesta la qualificazione merceologica ai fini delle imposte/accise (es. "tabacco da fumo" vs "cascami"), occorre dimostrare non solo la fumabilità ma anche la destinazione alla vendita al minuto o l'assenza di preparazione per la vendita, fornendo elementi probatori concreti (confezionamento, quantità, destinatari, documentazione commerciale, referti di laboratorio).
  • La carenza di motivazione su presupposti essenziali del sequestro (fumus, pertinenzialità, qualificazione del bene) può costituire motivo di impugnazione, ma se il ricorrente non è legittimato la questione non sarà esaminata nel merito.
  • Nel valutare la natura del prodotto rilevano fattori materiali come modalità di imbustamento/confezionamento, lotti e destinatari unici (che possono far propendere per mancata preparazione alla vendita al minuto), oltre agli esiti degli accertamenti di laboratorio.
  • Prima di proporre impugnazioni preventive, il difensore dovrebbe verificare e documentare la titolarità dei diritti sul bene o l'esistenza di un interesse concreto a che il bene non diventi materiale probatorio; in loro mancanza il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare sanzioni.
  • La giurisprudenza comunitaria richiede spesso il concorso di più condizioni per qualificare prodotti ai fini fiscali; è utile richiamare e documentare i precedenti pertinenti (anche della Corte di Giustizia UE) quando si contesta la qualificazione merceologica.

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