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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14624/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce dall’affidamento, da parte di due committenti, di lavori di ristrutturazione di un appartamento a un professionista incaricato anche di ulteriori opere di rifinitura. Le parti non avevano stipulato un contratto scritto di appalto né un capitolato o un elenco prezzi. I committenti sostenevano di aver pattuito un corrispettivo omnicomprensivo, poi ridotto, e di aver pagato integralmente l’importo concordato; denunciavano poi vizi e difformità dell’opera e chiedevano la riduzione del prezzo e la restituzione di una parte di quanto versato, oltre al risarcimento del danno. Il professionista resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere somme ulteriori asseritamente dovute per lavori extra contratto, IVA non versata e compensi per attività professionali di progettazione, perizia e direzione lavori. In appello, la Corte territoriale aveva accolto solo in parte il gravame del professionista, ma aveva ritenuto – sulla base della CTU – che il valore complessivo delle opere, comprensive di extra lavori e travi in ferro, fosse superiore a quanto già pagato dai committenti al netto dell’IVA, rideterminando in peius la somma dovuta in restituzione. I committenti ricorrevano per cassazione deducendo: 1) travisamento ed erronea valutazione della CTU, con duplicazione dei computi metrici e omesso esame di un fatto decisivo; 2) violazione degli artt. 1657, 1667 e 1668 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e vizi motivazionali; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1661 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4) erronea esclusione della ricomprensione dell’IVA nel corrispettivo e mancata valorizzazione della quietanza liberatoria come rinuncia al credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse travisato il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, sommando indebitamente computi metrici che non dovevano essere cumulati e duplicando così il valore dei lavori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia alla luce del corretto contenuto della CTU e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato rigettato, perché nel silenzio delle parti l’IVA non si presume compresa nel prezzo pattuito e la quietanza non vale, di per sé, come rinuncia implicita al relativo credito. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto della prova può essere censurato in cassazione quando riguarda un fatto probatorio controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si traduce in svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto nei casi previsti dalla norma.

  • art. 1657 c.c.

    In mancanza di un prezzo pattuito o determinabile secondo il contratto, il giudice può procedere alla determinazione del corrispettivo dei lavori eseguiti anche mediante consulenza tecnica.

  • art. 1661 c.c.

    Il prezzo determinato deve tenere conto anche delle opere ulteriori o diverse eseguite su richiesta del committente.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato come norma in tema di difformità e vizi dell’opera nell’ambito della domanda di riduzione del corrispettivo.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato come norma conseguente alla garanzia per difformità e vizi, ai fini della riduzione del prezzo e degli effetti restitutori.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove documentali e al dedotto travisamento degli elementi istruttori.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta errata ricostruzione del fatto processuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sotto il profilo del riparto dell’onere della prova in ordine all’ammontare del prezzo e alla debenza dell’IVA.

Massime di principio

  • Quando il prezzo di un appalto o di opere analoghe non risulti determinato in modo sufficiente, il giudice può determinarlo in base alle risultanze istruttorie e alla consulenza tecnica, ma deve farlo senza duplicare voci già incluse in un primo computo.
  • Se il quesito peritale distingue tra valore complessivo dei lavori e singole categorie di opere, i computi metrici non possono essere sommati automaticamente se quelli successivi sono solo specificazioni del primo.
  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione quando la sentenza si fonda su una lettura oggettivamente contraddetta da atti o documenti processuali rilevanti e la questione sia stata controversa tra le parti.
  • In materia di appalto, l’IVA non si considera compresa nel corrispettivo pattuito per mera presunzione: occorre una pattuizione espressa che la includa nel prezzo.
  • La quietanza liberatoria, anche se formulata in termini ampi, non equivale automaticamente a rinuncia implicita al credito IVA se non emerge in modo univoco una volontà abdicativa specifica.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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