Cassazione Civile, Ordinanza n. 37478/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta da un carrozziere per le riparazioni eseguite su un'autovettura di proprietà del convenuto. In primo grado la domanda era stata respinta per difetto di prova dell'accordo sul corrispettivo; in appello, invece, la decisione era stata riformata sulla base dell'accertata esistenza di un accordo verbale tra le parti e il convenuto era stato condannato al pagamento della differenza ancora dovuta rispetto al preventivo. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione, poi rigettato con ordinanza n. 22777/2019. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. egli deduceva l'erronea percezione, da parte della Cassazione, del contenuto di una lettera dell'11 marzo 2003 del legale del carrozziere e del fatto che la riconsegna del veicolo fosse avvenuta in conseguenza di tale missiva, sostenendo in sostanza che il giudice di legittimità avesse mal compreso il fondamento fattuale della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non colpisse un errore di fatto percettivo della propria ordinanza, ma mirasse in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione compiuta dal giudice di merito. Ha quindi affermato che l'ordinanza impugnata aveva rigettato il ricorso non per erronea percezione di un fatto storico, bensì perché la censura atteneva ad apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non avevano svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo nei ristretti casi previsti dalla norma, e non quando la doglianza in realtà mira a riesaminare il merito o la valutazione delle prove.
La causa è stata definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, condivisa dal Collegio.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammissibile solo per un errore di fatto che abbia inciso sulla decisione, cioè per una falsa percezione di un dato storico decisivo e non per contestare la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
- Non integra vizio revocatorio la censura che, sotto l'apparenza dell'errore percettivo, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove o a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito già compiuto nei gradi precedenti.
- Se la decisione di legittimità ha respinto il ricorso perché la doglianza attaccava apprezzamenti di merito insindacabili, il successivo ricorso per revocazione è inammissibile quando non individui un effettivo errore di fatto della Corte.
- La memoria depositata in prossimità dell'adunanza non può trasformare in errore revocatorio una critica già diretta a contestare l'interpretazione delle risultanze istruttorie.
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