Cassazione Penale, Ordinanza n. 37169/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per una ragione non consentita dall’art. 448 c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 14 aprile 2026, aveva applicato all’imputato, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., una pena per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. 309/1990. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’incongruità della pena. La Corte ha ritenuto che, nel giudizio di patteggiamento, l’art. 448 c.p.p. consenta il ricorso soltanto per le specifiche violazioni di legge tassativamente indicate, non comprendendo la censura di mera incongruità della pena.
Norme richiamate
con cui veniva determinata - su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. - la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n.309
La norma è richiamata quale base del procedimento di applicazione della pena concordata dalle parti.
Ritenuto che l'art. 448 cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel procedimento di patteggiamento il ricorso è ammesso soltanto per le specifiche violazioni di legge tassativamente previste; non è consentito censurare la mera incongruità della pena.
Ritenuto che l'art. 448 cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La disciplina generale dei motivi di ricorso per cassazione è derogata, per le sentenze di patteggiamento, dalla delimitazione speciale prevista dall’art. 448 c.p.p.
con cui veniva determinata - su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. - la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n.309
La sentenza impugnata ha applicato la pena concordata per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi tassativi di violazione di legge previsti dall’art. 448 c.p.p.; la censura relativa alla mera incongruità della pena non rientra tra essi.
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