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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25951/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Daniel Picha con sentenza del 13/04/2023. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 164, comma 4 c.p.), sostenendo che la reiterazione del beneficio non fosse ammissibile in presenza di precedenti condanne intervenute tra la prima sospensione e la nuova concessione (in particolare una sentenza del 25/05/2021), dimostrando la proclività a delinquere e quindi l'assenza dei presupposti per una nuova prognosi favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sospensione del 13/04/2023 fosse stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma c.p., non per la mera compresenza di due precedenti condanne, ma perché si trattava della terza sospensione concessa al medesimo soggetto (la terza sospensione è in astratto inammissibile). Tuttavia la revoca non è automatica se la causa ostativa fosse già conosciuta dal giudice che ha concesso il beneficio (in tal caso il giudicato impedisce la revoca). Alla luce di ciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata quanto al rigetto della richiesta di revoca e ha rinviato al G.i.p. per una rinnovata valutazione, assegnando al giudice dell'esecuzione il compito di accertare, anche con l'esercizio dei poteri istruttori dell'art. 666, comma 5 c.p.p., se la causa ostativa fosse conoscibile dagli atti del procedimento di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen., quarto comma

    Impedisce la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative obiettive; la Corte ha interpretato che la 'terza sospensione' costituisce causa ostativa assoluta alla nuova concessione

  • art. 168 cod. pen., terzo comma

    Richiamato in relazione alla causa di revoca della sospensione: disciplina i casi in cui la sospensione può essere revocata a seguito di fatti nuovi o condizioni che ne impediscono il mantenimento

  • art. 165 cod. pen.

    Norma sul regime della sospensione condizionale della pena; nel caso specifico la Corte rileva che una sentenza intermedia aveva anch'essa accordato la sospensione (poi revocata), elemento utile per il conteggio delle precedenti sospensioni

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori per acquisire documenti e compiere accertamenti necessari: il giudice deve usarli per verificare se la causa ostativa era conoscibile al giudice che concesse la sospensione

  • Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015 (Longo, Rv. 264381-01)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la revoca è preclusa dal giudicato se la causa ostativa era risultante agli atti del procedimento in cui il beneficio è stato concesso

Massime di principio

  • La 'terza sospensione' della pena è in linea di principio inammissibile: il cumulo di precedenti sospensioni può costituire causa ostativa oggettiva alla nuova concessione.
  • La presenza di condanne intermedie non impedisce automaticamente una nuova sospensione: occorre valutare se le condanne intermedie avevano anch'esse comportato la concessione (anche se poi revocata) del beneficio, contribuendo al conteggio delle sospensioni.
  • La revoca della sospensione non è automatica se la causa ostativa era conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio: in tal caso opera il principio del giudicato e la revoca è preclusa.
  • Al giudice dell'esecuzione compete l'accertamento se la causa ostativa fosse conosciuta dal giudice della cognizione; per farlo può e deve avvalersi dei poteri istruttori (art. 666 c.p.p.) e acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione.
  • L'adempimento, da parte del condannato, di obblighi previsti per la sospensione (es. programmi di prevenzione della recidiva) non impedisce di per sé la revoca se, a fronte di accertate cause ostative, la revoca risulti comunque dovuta.

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