Cassazione Civile, Ordinanza n. 28987/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La contribuente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento emessa per il mancato versamento del contributo di bonifica relativo al beneficio idraulico, sostenendo in cassazione, con un unico motivo, la 'mancata applicazione del diritto' nella parte in cui la CTR aveva ritenuto sussistente il beneficio di difesa idraulica anche per fondi lontani dalle opere di bonifica. La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva fondato la pretesa sulla inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza e sul piano di classifica approvato, non contestato nei gradi di merito quanto ai vantaggi arrecati ai terreni della ricorrente e quanto all'inesistenza del beneficio. Il ricorso, così formulato, mirava in sostanza a una rivalutazione in fatto e non individuava in modo specifico uno dei vizi tassativi di cui all'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo generico, come mera denuncia di mancata applicazione del diritto, senza specifica riconduzione a un vizio tipico del ricorso per cassazione; inoltre il motivo non attingeva la ratio decidendi della CTR, imperniata sull'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e sulla mancata contestazione del piano di classifica. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese in favore del consorzio e della società concessionaria, con attestazione anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi specifici e immediatamente riconducibili a una delle tassative ipotesi di impugnazione, altrimenti è inammissibile
L.R. n. 12/2011
richiamata come base normativa del piano di classifica e del riparto contributivo approvato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve essere ricondotto in modo chiaro e immediato a una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.; formule generiche come la sola deduzione di 'mancata applicazione del diritto' non sono sufficienti.
- È inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la censura deve colpire la reale base logico-giuridica della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, se il giudice di merito ha deciso sulla base di un accertamento non adeguatamente contestato.
- In materia di contributi di bonifica, la mancata contestazione del piano di classifica e dei vantaggi attribuiti ai fondi nel perimetro di contribuenza preclude di censurare in cassazione la sussistenza del beneficio invocando soltanto la distanza delle opere dai terreni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →