Cassazione Civile, Sentenza n. 30136/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Macario, quadro direttivo di Unicredit, chiedeva la condanna della banca al pagamento di euro 674,80 (più rivalutazione e interessi) corrispondente a diarie per missioni che la società aveva successivamente recuperato. La controversia riguardava la qualificazione delle trasferte: se si trattasse di "missioni a corto raggio" (che danno diritto solo al rimborso delle spese effettive) ovvero di missioni ordinarie con diritto alla diaria. Il nodo interpretativo era se, per le giornaliere pluralità di spostamenti, il criterio dei 25 km (distanza fra località di missione e residenza) e il limite complessivo di 50 km vadano calcolati includendo o meno il tragitto di rientro e come debba intendersi la "somma degli spostamenti" prevista dal "chiarimento a verbale" del CCNL.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Unicredit confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto la domanda di Macario. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il "chiarimento a verbale" colma la lacuna testuale e va inteso nella prospettiva di assicurare omogeneità di trattamento: la nozione di "pluralità di spostamenti" comporta la valutazione della percorrenza complessiva degli spostamenti effettuati per raggiungere le diverse località di missione nell'arco della stessa giornata e se tale sommatoria supera 50 km non può ricorrere la fattispecie del "corto raggio" (salvo che una singola località superi i 25 km dalla residenza). La Cassazione ha quindi respinto l'interpretazione restrittiva della banca (che escludeva il computo di talune tratte) e ha condannato Unicredit al pagamento delle spese di giudizio, con liquidazione degli importi indicati in dispositivo.
Norme richiamate
Art. 64 CCNL 8/12/2007 (Aziende di Credito) comma 9
in ogni caso, quanto previsto nei precedenti commi non si applica nei casi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice non superi 25 km (cosiddette missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto
La Corte considera l'elemento della "distanza" fra residenza e località di missione come criterio primario per definire il "corto raggio"; tuttavia la disposizione, detta al singolare, non disciplina espressamente il caso di pluralità di missioni nella stessa giornata, che va integrato con il chiarimento a verbale.
Chiarimento a verbale in calce all'art. 64 CCNL 8/12/2007
le parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del corto raggio nell'ipotesi in cui il lavoratore/lavoratrice in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente km 50 fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre km 25 dalla residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice stesso
Costituisce l'integrazione che colma la lacuna del testo principale: se nella stessa giornata la sommatoria degli spostamenti fra le località di missione supera complessivamente 50 km, pur se ciascuna località è entro 25 km dalla residenza, non si applica la disciplina del "corto raggio".
Artt. 1362 e ss. c.c. (criteri di interpretazione dei contratti)
La Corte applica i criteri di ermeneutica negoziale per interpretare il CCNL: oltre al testo, va considerata la volontà comune delle parti, la logica sistematica e la ratio perequativa sottesa alla clausola collettiva.
Art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
Fornisce la base per il sindacato in sede di legittimità sulla violazione o falsa applicazione di contratti collettivi; la Corte precisa che tali questioni vanno interpretate con gli strumenti dell'ermeneutica contrattuale.
Art. 52 CCNL 1999 (comma 9) e Circolare ABI n.45 del 23.4.2001
Ai sensi dell'art. 52, comma 9, si configura come missione a "corto raggio" quella nella quale la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del/lavoratore non supera i 25 km ... in via equitativa le Parti hanno chiarito che non si configura la fattispecie del "corto raggio" nell'ipotesi in cui il dipendente in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente i 50 km ...
Documenti collettivi e prassi preesistenti confermano e sono coerenti con il chiarimento a verbale successivo; la Corte ritiene queste indicazioni utili per comprendere la comune intenzione delle parti.
D.Lgs. 2 febbraio 2006 n.40 (art.2) e d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (art.13, comma 1-quater)
Riferimenti processuali: il decreto e il DPR disciplinano rispettivamente l'ambito del sindacato in cassazione sulle questioni collettive e le modalità di contribuzione processuale, richiamati dalla sentenza per motivi procedurali.
Massime di principio
- Per valutare se una trasferta rientra nella "missione a corto raggio" occorre verificare due elementi: (a) che ciascuna località di missione sia entro 25 km dalla residenza/dimora abituale; (b) che la sommatoria degli spostamenti effettuati per ragioni di servizio nella stessa giornata non superi complessivamente 50 km. Se una sola località supera i 25 km o la sommatoria è >50 km, si applica il trattamento di missione ordinaria.
- Il "chiarimento a verbale" del CCNL integra il testo dove vi sia una lacuna; va letto in modo coerente con la finalità delle parti di evitare trattamenti differenziati e ingiustificati fra lavoratori con una o più tappe giornaliere.
- Nell'interpretazione dei contratti collettivi si applicano i criteri dell'ermeneutica negoziale (art. 1362 ss.): non conta solo il significato letterale, ma la comune intenzione delle parti, la logica sistematica, la ratio perequativa e la prassi collettiva.
- Per l'accertamento pratico, documentare i percorsi (distanze, tappe, orari, itinerari) è fondamentale: la valutazione giudiziale si basa sui chilometri effettivamente percorsi e sulla corrispondenza con i limiti contrattuali e con i chiarimenti collettivi.
- Le circolari e le prassi aziendali o di categoria (es. circolare ABI) possono essere utilizzate per chiarire l'applicazione della norma purché coerenti col testo contrattuale e con la volontà collettiva delle parti.
- In caso di dubbio interpretativo, l'orientamento giurisprudenziale tende a prevenire trattamenti peggiorativi per i lavoratori costretti a più spostamenti, riconoscendo il diritto alla diaria quando la percorrenza complessiva superi il limite stabilito dalle parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 26 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30135/2021 del 26/10/2021
- Sentenza lavoro · 26 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30137/2021 del 26/10/2021
- Sentenza lavoro · 26 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30138/2021 del 26/10/2021
- Sentenza lavoro · 26 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 30143/2021 del 26/10/2021
- Sentenza lavoro · 25 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 29906/2021 del 25/10/2021
- Sentenza lavoro · 25 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 29907/2021 del 25/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →