Cassazione Civile, Sentenza n. 30143/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., della sentenza della Corte di Cassazione n. 7307/2019 che aveva confermato la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 201/15, con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso il licenziamento intimatogli in data 10.3.2006 da Lloyd Adriatico (poi Allianz). I motivi di revocazione prospettati includevano: (i) l'affermazione che la Cassazione non si sarebbe pronunciata sulla prescrizione del diritto del ricorrente; (ii) l'asserita mancanza della partecipazione del Pubblico Ministero nel procedimento per regolamento di competenza (ordinanza n.16193/13); (iii) la mancata ammissione di istanze istruttorie nella sentenza impugnata; oltre a considerazioni sulla errata competenza territoriale già definitivamente fissata. Il ricorrente sosteneva quindi vizi procedurali e omissioni rilevanti ai fini della revocazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione ritenendolo infondato. Quanto ai singoli profili: (i) la Corte ha osservato che la pronuncia impugnata aveva effettivamente trattato il profilo della prescrizione, dichiarando la censura inammissibile; (ii) la censura relativa alla mancata presenza del P.M. è infondata perché dal provvedimento risulta la presenza del P.M. (dr. E. Sepe) e, comunque, tale circostanza non integra un errore revocatorio della sentenza; (iii) le istanze istruttorie non sono ammissibili nel giudizio di legittimità e la loro mancata ammissione non costituisce vizio revocatorio. La Corte ha quindi respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio, liquidandole in €200,00 per esborsi e €5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e c.p.a.; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma che disciplina la revocazione delle sentenze. La Corte valuta che non sussistono i presupposti per la revocazione invocata dal ricorrente e che i vizi prospettati non rientrano nelle fattispecie revocatorie applicabili al caso.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n.137, conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020 n.176
Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte della Procura Generale; indica la legittimazione/procedura relativa al deposito di conclusioni da parte del P.M. in sede di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002 nella versione risultante dalla L. 24.12.2012 n.228
Norma sul contributo unificato: la Corte constata la sussistenza dei presupposti processuali affinché il ricorrente debba eventualmente versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è un rimedio straordinario e richiede presupposti rigorosi: mere contestazioni procedurali non sufficienti se non rientrano nelle ipotesi tassative previste dalla norma.
- In Cassazione non è possibile proporre nuove istanze istruttorie o produrre nuovo materiale probatorio; la mancata ammissione di tali istanze in sede di legittimità non costituisce di per sé motivo di revocazione.
- Le questioni di competenza territoriale definitivamente decise con ordinanza di regolamento di competenza sono vincolanti e difficilmente opponibili in sede di revocazione, salvo vizi molto gravi e specifici.
- L'assenza o la partecipazione del Pubblico Ministero in determinati passaggi processuali deve essere verificata documentalmente: l'asserzione generica di mancata presenza non è sufficiente a fondare la revocazione se dal fascicolo risulta la presenza o l'irritualità non è dimostrata.
- Chi propone ricorso per revocazione deve considerare il rischio economico: la condanna alle spese può comprendere importi liquidati a favore della parte resistente e l'eventuale obbligo di versare contributo unificato aggiuntivo.
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