Cassazione Civile, Sentenza n. 30135/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva riconosciuto a favore del quadro direttivo Maurizio Blaco il pagamento del Premio Aziendale di Rendimento (PAR) per l'anno 2011. La contestazione principale della banca era che il PAR fosse subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi fissati dall'impresa (nel 2011 un utile netto di Gruppo di almeno 500 milioni) e che la Corte di merito avesse invece ritenuto che il diritto al PAR dipendesse unicamente dalla previsione nel bilancio di un impegno di spesa (budget) e dalla mera collocazione della posizione lavorativa come «strategica». La banca deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del C.C.N.L., dell'art. 24 del Contratto integrativo aziendale e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché errata valutazione circa il rilievo della mancata attivazione della procedura informativa/consultiva prevista dalla norma collettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca; ha ritenuto che la Corte territoriale avesse errato nel metodo interpretativo, non avendo applicato correttamente il criterio letterale e di coordinamento delle fonti collettive, e avendo attribuito eccessivo rilievo alla mancata attivazione della procedura informativa prevista dall'art. 44. La Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 1533/2017 della Corte d'appello di Lecce e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione perché riesamini le fonti collettive (C.C.N.L. e Contratto integrativo) con una lettura coordinata e applicando i criteri interpretativi indicati; la cassazione è stata disposta anche per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 44 C.C.N.L. ("Sistema incentivante")
"L'impresa può prevedere l'istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all'art. 41"; "L'impresa stabilisce l'ammontare globale, ì criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi"; comma 4: procedura di informazione e consultazione "al termine della quale, tuttavia, l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati"
La Corte interpreta l'art. 44 come norma che pone la disciplina del sistema incentivante nella sfera discrezionale dell'impresa: l'azienda può decidere di istituire incentivi e determina ammontare, criteri e tempi in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici, con l'obbligo di informazione/consultazione sindacale che non sopprime la discrezionalità finale dell'impresa.
art. 24 Contratto integrativo aziendale
"L'azienda stabilisce l'ammontare complessivo del premio correlato al raggiungimento del budget"; prevede che l'ammontare "potrà ovviamente subire, a consuntivo, modifiche in relazione agli scostamenti riscontrati rispetto agli obiettivi di budget previsti"
Il contratto integrativo è strumento attuativo dell'art. 44 e collega l'erogazione del PAR al raggiungimento del budget, rinviando a criteri di dettaglio che devono essere letti in continuità con la disciplina nazionale.
Relazione di remunerazione ex art. 123-ter T.U.F.
Relazione approvata dall'Assemblea dei soci il 27 aprile 2012 (esaminata in motivazione)
La Relazione societaria può contenere valutazioni sulla erogazione del premio (ad es. legandola al raggiungimento di una condizione di redditività), ma la sua interpretazione va coordinata con le previsioni collettive e contrattuali.
artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.
Gli articoli del codice civile richiamati concernono i criteri di interpretazione del contratto: art. 1362 (criterio letterale come primo momento), art. 1363 (interpreti le clausole del contratto le une per mezzo delle altre) e 1366 (principi generali di interpretazione). La Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha correttamente applicato tali criteri.
Massime di principio
- Il premio aziendale di rendimento, se regolato da una norma collettiva che consente all'impresa di prevedere incentivi, può essere posto dalla stessa impresa in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici: la previsione di un budget in bilancio non esaurisce automaticamente la condizione di erogazione se la fonte collettiva collega l'attribuzione a obiettivi predeterminati.
- Nell'interpretare clausole collettive e integrative occorre applicare il metodo: prima il senso letterale (art. 1362 c.c.), poi l'interpretazione sistematica e coordinata fra le clausole e le fonti, evitando letture isolate che contraddicano il contenuto complessivo della disciplina.
- La procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dalla norma collettiva non trasforma necessariamente un atto discrezionale dell'impresa in un obbligo negoziale: l'assenza di tale procedura può avere rilievo, ma non è di per sé sufficiente a far sorgere un diritto automatico all'erogazione se la disciplina materiale subordina il premio al raggiungimento di specifici obiettivi.
- La valutazione della sussistenza delle condizioni per l'erogazione del premio (es. raggiungimento di un utile target) richiede esame coordinato delle delibere aziendali, del contratto integrativo e del C.C.N.L.; eventuali discrepanze devono essere risolte secondo i criteri di interpretazione contrattuale.
- In contenziosi simili le imprese che intendono subordinare l'erogazione di incentivi a risultati devono documentare chiaramente la determinazione preventiva degli obiettivi e i criteri di attribuzione; i lavoratori possono opporre la prova sia di un diritto derivante da previsioni contrattuali sia di eventuali comportamenti aziendali che abbiano creato tratti di obbligatorietà.
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