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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29907/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il dipendente (addetto alla security) chiedeva che fosse accertato il diritto di astenersi sempre dalle prestazioni lavorative nelle giornate delle festività elencate dalla legge n. 260/1949 (festività infrasettimanali) o, in subordine, il diritto a riposi compensativi per le prestazioni rese in tali giornate. La società convenuta eccepiva che l'attività aeroportuale è un servizio pubblico essenziale, che il CCNL regola lo svolgimento dell'attività anche nei giorni festivi e che il lavoratore, avendo sottoscritto la lettera di assunzione con richiamo al CCNL e turni su 7 giorni, aveva già accettato di prestare lavoro anche nelle festività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso della società (errata interpretazione da parte della Corte territoriale della lettera di assunzione e del richiamo al CCNL), ritenendo che il contratto individuale, con il richiamo al CCNL e l'organizzazione del lavoro su tutti i sette giorni, implicasse il consenso del lavoratore a rendere prestazioni anche nelle festività infrasettimanali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria del resistente. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale del lavoratore. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • legge 27 maggio 1949, n. 260 (art. 2 e art. 5)

    le festività "siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo"

    La Corte rileva che la legge riconosce al lavoratore il diritto di astenersi dalle giornate indicate, ma tale diritto è rinunciabile mediante accordo tra le parti o tramite disciplina collettiva; la norma è autosufficiente e non ammette integrazioni analogiche per ampliare deroghe non previste.

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL aziende di gestione aeroportuale), punto G17

    agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: tutte le domeniche o, in sostituzione, il giorno del riposo compensativo per i lavoratori turnisti; le festività previste dalle vigenti disposizioni di legge...

    Il richiamo espresso del contratto individuale al CCNL e la previsione di orario articolato su sette giorni costituiscono indice della volontà comune delle parti: il consenso al lavoro nei festivi può essere implicito nell'adesione alla disciplina collettiva e nel comportamento successivo.

  • legge 27 giugno 1952, n. 520 (personale sanitario)

    La norma, applicabile al personale sanitario, prevede un diverso trattamento (incluso il riposo compensativo) per quel settore; i giudici hanno escluso la possibilità di estendere per analogia tale disciplina al personale aeroportuale.

  • d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    La normativa europea/di recepimento riguarda il riposo settimanale e non integra la disciplina specifica delle festività infrasettimanali prevista dalla legge n. 260/1949.

  • legge n. 146/1990 e regolamentazione sui servizi minimi essenziali

    La disciplina dei servizi minimi e delle limitazioni del diritto di sciopero non può essere richiamata per derogar e automaticamente al regime delle festività previsto dalla legge n. 260/1949; l'eventuale bilanciamento tra esigenze di servizio e diritti del lavoratore spetta alle parti collettive.

  • codice civile (artt. 1362, 1363, 1369)

    Applicati per l'interpretazione del contratto: la volontà delle parti si desume dal contenuto complessivo delle clausole, dal contesto sistematico e dal comportamento successivo, potendo quindi riconoscersi un consenso implicito all'esecuzione della prestazione nei festivi.

  • codice di procedura civile (art. 360, art. 384, art. 92 e altri richiamati)

    Art. 360 richiede specifici motivi per cassazione; art. 384 autorizza la Corte a decidere nel merito quando non servono ulteriori accertamenti; art. 92 disciplina la compensazione delle spese, applicata qui per ragioni di novità e incertezza della questione.

  • Costituzione (artt. 16, 4, 32, 19)

    Le norme costituzionali sono state richiamate dalla parte ricorrente per prospettare un conflitto in caso di astensione generalizzata dal lavoro nei festivi; la Corte non ha accolto tale linea come motivo idoneo a rimettere in discussione l'applicazione della legge n. 260 ove operi consenso collettivo o individuale.

Massime di principio

  • Il diritto del lavoratore ad astenersi nelle festività infrasettimanali (legge n. 260/1949) esiste ma è rinunciabile: la deroga si realizza tramite accordo individuale o tramite disciplina collettiva (CCNL) cui il lavoratore abbia aderito.
  • La disciplina collettiva del settore costituisce il luogo primario per il bilanciamento tra esigenza di garantire servizi essenziali e diritto individuale al riposo; il giudice non può creare requisiti giudiziali aggiuntivi non previsti dalla legge o dal contratto per legittimare il lavoro nei festivi.
  • L'interpretazione del contratto individuale deve tener conto non solo della lettera ma anche del contesto sistematico e del comportamento successivo delle parti: il richiamo al CCNL e l'organizzazione su 7 giorni possono implicare consenso al lavoro festivo.
  • Non spetta al giudice colmare per analogia lacune legislative in materia di festività quando la legge fornisce una disciplina autonoma e il contratto collettivo regoli la materia; pertanto non sussiste un diritto automatico a riposi compensativi se mancano previsioni di legge o contrattuali.
  • Nelle controversie su questo tema il datore di lavoro può far valere l'obbligo di prestazione nei festivi solo se tale obbligo risulta dalla normativa collettiva o dall'accordo/consenso del lavoratore; l'accertamento giudiziale dell'assenza di consenso richiede prova concreta del contenuto contrattuale e del comportamento delle parti.

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