Cassazione Civile, Sentenza n. 29906/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Istituto impugnava la sentenza d'appello che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo: Galassi chiedeva differenze retributive riferite al quadriennio 2002-2005 risultanti dall'applicazione del C.C.N.L. 14 giugno 2007. Il ricorrente deduceva la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1372 c.c. e dell'art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale, sostenendo che gli aumenti retributivi retroattivi del CCNL potessero essere estesi ai lavoratori cessati solo se tale estensione risultasse espressamente dal testo contrattuale; il comportamento delle parti (Accordo 30/11/2006 e Proposta 14/2/2008) avrebbe dimostrato la volontà di escludere dal beneficio i lavoratori cessati prima della sottoscrizione del nuovo contratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto a Galassi il diritto alle differenze retributive maturate per il periodo 2002-2005, ritenendo che il C.C.N.L. del 14 giugno 2007, non prevedendo espressamente un'esclusione, si applicasse anche al personale non più in servizio alla data di sottoscrizione. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che ammettono l'efficacia retroattiva del contratto collettivo anche verso i cessati, salvo espressa limitazione delle parti sociali. Ha inoltre valutato gli atti negoziali anteriori e posteriori (Accordo e Proposta) e ritenuto che non indicatori sufficienti per escludere l'applicabilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre accessori, con annotazione sui presupposti per il contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Codice civile, art. 1362
Norma richiamata come criterio generale di interpretazione dei contratti per ricercare la comune intenzione delle parti; applicata nel senso che l'assenza di chiara esclusione nel CCNL legittima l'estensione degli effetti retroattivi ai cessati.
Codice civile, art. 1363
Richiamato come canone di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, valutando il senso delle singole clausole nel contesto del complesso accordo collettivo.
Codice civile, art. 1372
Rilevante per il principio che il contratto integra la volontà delle parti; utilizzato per giustificare l'esame della comune intenzione della parti sociali nel CCNL.
Disposizioni sulla legge in generale, art. 11, comma 1
Richiamato in rapporto ai criteri interpretativi generali; la Corte ha ritenuto che, in assenza di espressa esclusione, l'efficacia retroattiva del contratto collettivo si estende anche ai cessati.
C.C.N.L. 14 giugno 2007, art. 55 (norma sulle retribuzioni per 2002-2005)
La Corte ha osservato che l'art. 55 prevede incrementi retributivi per il quadriennio 2002-2005 ma non specifica che debbano essere limitati ai soli lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione; la mancata esclusione ha favorito l'applicazione anche ai cessati.
C.C.N.L. 14 giugno 2007, art. 62
Contestualmente valutato: l'art. 62 prevede la computabilità degli aumenti ai fini del trattamento di quiescenza per dirigenti cessati con diritto a pensione; la Corte ha ritenuto che non vi siano ragioni convincenti per escludere i cessati per altre cause dai medesimi benefici.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nella parte dispositiva relativa alla registrazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; impatto sulle spese processuali.
Giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 3811/1982, n. 5281/1978, n. 396/1998, n. 6335/2014, n. 28319/2017)
I precedenti sono stati evocati per affermare i principi che: il lavoratore può beneficiare di un contratto collettivo stipulato dopo la cessazione se le parti hanno attribuito efficacia retroattiva senza distinzione; l'interpretazione deve ricercare la comune intenzione delle parti anche valutando il comportamento successivo; e che in Cassazione non è sufficiente dimostrare una possibile interpretazione alternativa per ottenere l'annullamento, quando la motivazione del giudice del merito risulti plausibile.
Massime di principio
- Un contratto collettivo può avere efficacia retroattiva anche rispetto ai lavoratori cessati anteriormente alla sua stipula, se le parti non hanno espressamente limitato gli effetti ai soli "in servizio".
- Nel caso di testi contrattuali non chiari, l'interpretazione deve mirare alla comune intenzione delle parti sociali valutando anche comportamenti e atti anteriori e posteriori alla stipula, ma tali elementi devono essere convincenti per escludere l'applicazione generale.
- La presenza di clausole che computano gli aumenti per il trattamento di quiescenza costituisce un indizio che gli incrementi sono destinati a tutto il personale interessato nel periodo di riferimento, non solo a chi è in servizio alla data di rinnovo.
- In sede di Cassazione non basta mostrare che esistono più interpretazioni plausibili: occorre dimostrare che il giudice del merito abbia violato canoni giuridici di interpretazione o compiuto un errore di diritto ben specificato.
- Le parti sociali, esercitando autonomia collettiva, possono legittimamente prevedere disparità di trattamento economico tra lavoratori a parità di categoria, ma una limitazione di effetti retroattivi richiede espressione chiara nel testo contrattuale.
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