Cassazione Penale, Ordinanza n. 05176/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha ridotto la pena inflitta per il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. Nel ricorso deduce, in modo generico, la mancanza di motivazione sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento e richiama anche la violazione dell'art. 444 c.p.p., sebbene il giudizio di primo grado si sia svolto con rito abbreviato. La Corte rileva che il motivo non contiene una reale censura della sentenza impugnata, limitandosi a doglianze astratte e non pertinenti al rito effettivamente celebrato.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché intrinsecamente generico e privo di una specifica critica alla sentenza impugnata. Rileva inoltre che il richiamo all'art. 444 c.p.p. è inconferente, poiché il primo grado si è svolto con rito abbreviato e non con patteggiamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.
La sua invocazione è ritenuta inconferente nel caso concreto, poiché il primo grado non si è svolto con patteggiamento ma con rito abbreviato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni del tutto generiche o astratte, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza articolare una specifica censura.
- La denuncia di omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento deve essere sorretta da argomentazioni puntuali e pertinenti; altrimenti integra una censura meramente apparente.
- Il richiamo a norme processuali inconferenti rispetto al rito effettivamente celebrato non vale a fondare un motivo di ricorso idoneo.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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