Cassazione Penale, Sentenza n. 20166/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare personale (custodia) emessa nei confronti di Roberto Porcaro per reati connessi all'omicidio di Giuseppe Ruffolo e a vicende 'ndranghetistiche. Il ricorrente deduceva principalmente l'inutilizzabilità, ai fini cautelari, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia acquisite dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (artt. 405 e 407 c.p.p.), poiché tali propalazioni erano state acquisite in altri procedimenti che, secondo la difesa, rientravano in un unico ambito investigativo omogeneo (area del clan Lanzino-Patitucci). In subordine si censurava la carenza di adeguata motivazione circa l'attendibilità dei collaboratori, la mancanza di convergenza delle dichiarazioni e l'assenza di riferimenti probatori specifici (ad es. sulla provenienza dell'arma), nonché l'automaticità della valutazione della pericolosità sociale senza considerare elementi attenuanti quali lo stato di detenzione del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso: ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato e verificato l'effettiva diversità, oggettiva e soggettiva, dei fatti fra il procedimento principale (R.G.N.R. 1470/2018) e gli altri procedimenti (in particolare il procedimento "Reset" R.G.N.R. 3804/2017) da cui provenivano le dichiarazioni dei collaboratori. La sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo giudizio che specifichi il contesto processuale di acquisizione delle dichiarazioni e verifichi la loro utilizzabilità nel rispetto dei principi richiamati. Le altre censure sono state dichiarate assorbite e quindi non esaminate nel merito in questa sede. È disposta la trasmissione copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente è ristretto.
Norme richiamate
Disciplina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari, salvo che tali elementi provengano "aliunde" da indagini estranee o da altri procedimenti relativi a fatti oggettivamente e soggettivamente diversi e purché non siano il frutto di indagini finalizzate ad approfondire elementi emersi nel procedimento i cui termini sono scaduti.
Riferito al termine di durata delle indagini preliminari; richiamato in combinato disposto con l'art. 407 per sostenere l'inutilizzabilità di atti successivi alla scadenza.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della valutazione della gravità indiziaria e della motivazione del provvedimento cautelare; utilizzato come parametro procedurale nella critica alla decisione impugnata.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Indica le esigenze cautelari rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure personali (pericolo di reiterazione, esigenze di prevenzione, ecc.). Nel provvedimento impugnato il Tribunale del riesame aveva ravvisato tali esigenze in ragione dello scenario 'ndranghetistico e delle modalità dell'omicidio.
artt. 61, 81, 110, 416-bis.1, 575, 577 cod. pen.; artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norme penali richiamate per definire le fattispecie contestate al ricorrente: omicidio e connessi profili di concorso, nonché ipotesi e circostanze aggravanti/associative relative al contesto 'ndranghetistico. Sono state indicate come il quadro fattuale/reattuale alla base della misura cautelare.
Norma che disciplina l'istanza al Tribunale del riesame; richiamata per segnalare che l'eccezione di inutilizzabilità era già stata dedotta in sede di riesame ma respinta senza adeguata specificazione.
Richiamato nella parte finale per l'adempimento di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente è ristretto; impone l'obbligo di notifica dell'atto.
artt. 192, 195, 273, 274, 292 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate nelle censure (es. riguardo alla valutazione di attendibilità, acquisizione e apprezzamento della prova, e criteri di motivazione) e utilizzate per contestare la motivazione e la valutazione probatoria del Tribunale del riesame.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia acquisite dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzate ai fini cautelari solo se provengono "aliunde" (da indagini estranee) o da altri procedimenti concernenti fatti che siano oggettivamente e soggettivamente diversi; non è sufficiente un'affermazione generica di diversità: occorre una puntuale comparazione degli oggetti procedimentali e delle connotazioni probatorie.
- Il giudicante che utilizzi elementi provenienti da altri procedimenti deve esplicitare nel provvedimento quali sono i procedimenti di provenienza, in cosa consista la diversità degli oggetti e perché le emergenze indiziarie non siano il risultato di indagini volte ad approfondire elementi già emersi nel procedimento i cui termini sono scaduti.
- Se sussiste incertezza o indeterminatezza sull'autonomia delle fonti di prova transitate da altri procedimenti, la decisione che conferma una misura cautelare rischia l'annullamento e il rinvio per nuovo esame: la verifica sulla utilizzabilità è imprescindibile e deve essere motivata in modo specifico.
- La valutazione della gravità indiziaria e della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misure cautelari non può essere meramente automatica o assertiva; deve fondarsi su un compendio probatorio adeguatamente descritto e collegato alle esigenze cautelari dedotte (es. pericolo di reiterazione), con riferimento esplicito agli elementi specifici che giustificano la misura.
- In presenza di compendi indiziari stratificati e derivanti da più procedimenti, la difesa può efficacemente contestare la misura invocando l'inutilizzabilità di acquisizioni tardive e chiedendo che il giudice chiarisca la provenienza e la funzionalità probatoria degli atti prima di confermare la misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20050/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20051/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20052/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20053/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20054/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20055/2025 del 29/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →