Cassazione Civile, Ordinanza n. 11961/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo opponente)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità relativa a un immobile sito in Palermo, emessa a favore di due locatrici e contro la conduttrice. Un terzo ha proposto opposizione ex art. 404, comma 1, c.p.c., sostenendo di essere proprietario dell'immobile in forza di una donazione ricevuta dai genitori, i quali avrebbero a loro volta acquistato per usucapione; ha inoltre dedotto di avere concesso porzioni dell'immobile in comodato ai genitori subito dopo la donazione. In appello e poi in cassazione ha censurato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione di terzo, perché il provvedimento di sfratto avrebbe inciso solo sul rapporto locatizio e non sul suo diritto dominicale, qualificando il pregiudizio come mero fatto. Ha inoltre denunciato l'omesso esame delle doglianze sulla falsità/apocrifia del contratto di locazione e sulla legittimazione attiva delle locatrici, nonché l'insufficiente motivazione con cui era stata confermata la nullità della donazione per asserita mancanza di prova dell'usucapione in capo ai genitori-donanti e il mancato esame delle prove documentali e testimoniali offerte a sostegno del possesso uti domini e della successione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo applicabile il termine annuale e non quello semestrale, poiché l'opposizione di terzo era stata introdotta prima della data rilevante fissata dalla riforma. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che l'opposizione di terzo ordinaria è ammissibile anche quando il terzo faccia valere un diritto autonomo e incompatibile che subirebbe un pregiudizio giuridico dall'esecuzione del provvedimento opposto, e non solo un pregiudizio diretto sul titolo deciso tra le parti originarie. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha quindi accolto anche il terzo motivo, ravvisando una motivazione apparente e comunque insufficiente della sentenza impugnata in relazione alla prova del possesso e dell'usucapione, sia per il difetto di esame analitico dei documenti e delle prove orali, sia per l'erronea affermazione che l'opponente non avesse chiesto di provare il proprio possesso ad usucapionem. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'opposizione di terzo ordinaria è ammissibile non solo per il litisconsorte necessario pretermesso, ma anche per il terzo titolare di un diritto autonomo e incompatibile che subisca un pregiudizio giuridico dall'esecuzione del provvedimento opposto.
Richiamato per escludere che il terzo opponente, non essendo avente causa delle parti del giudizio di convalida, dovesse essere limitato all'opposizione revocatoria.
Invocato quale titolo originario di acquisto della proprietà per usucapione in capo ai genitori del ricorrente.
Il successore a titolo particolare può unire il proprio possesso a quello del dante causa per goderne gli effetti; la Corte rileva che non era necessario proporre un'autonoma domanda di usucapione se tale successione nel possesso era stata dedotta e provata.
Il termine di impugnazione applicabile è stato ritenuto quello annuale, non quello semestrale, in ragione della disciplina transitoria.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1
La riforma del termine lungo di impugnazione non si applicava al caso, poiché l'opposizione era stata introdotta prima della data di efficacia indicata dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di censura per violazione di legge sul tema dell'ammissibilità dell'opposizione di terzo e della disciplina dell'usucapione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro di censura per omessa pronuncia e vizi motivazionali nella trattazione delle questioni sulla falsità del contratto e sulla legittimazione attiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai limitato al minimo costituzionale e può rilevare una motivazione apparente.
artt. 100, 112, 115, 116, 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, errata valutazione delle prove e difetto di motivazione.
Richiamato con riferimento alle prove istruttorie articolate nella memoria del primo grado e riproposte in appello.
Indicata per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
Richiamato per precisare che il rimedio dell'opposizione all'esecuzione del terzo proprietario concerne l'espropriazione forzata, non l'esecuzione per rilascio.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo ordinaria è ammissibile quando il terzo deduca un diritto autonomo, preesistente e incompatibile con quello accertato tra le parti originarie, purché l'esecuzione del provvedimento gli arrechi un pregiudizio giuridico e non un mero danno di fatto.
- Ai fini dell'art. 404, comma 1, c.p.c., non occorre che il provvedimento impugnato produca un effetto diretto sul diritto del terzo: è sufficiente che la sua esecuzione comporti il sacrificio necessario e incompatibile del diritto del terzo stesso.
- Il giudice di merito deve esaminare nel merito le domande e le eccezioni del terzo opponente quando l'opposizione è ammissibile, senza arrestarsi a una pretesa irrilevanza del titolo del terzo rispetto al rapporto dedotto nel giudizio originario.
- La motivazione è apparente quando si limita a formule generiche o apodittiche e non consente di comprendere l'iter logico seguito né le ragioni della mancata ammissione o valutazione delle prove decisive.
- In tema di usucapione e successione nel possesso, il successore a titolo particolare può giovarsi del possesso del dante causa; non è necessaria una domanda autonoma di usucapione se il thema decidendum riguarda l'accertamento del possesso utile a fondare il titolo derivativo e la sua opponibilità.
- Il giudice che ritenga non decisive o generiche le prove dedotte deve spiegare puntualmente perché ciascun documento o capitolo di prova non sia idoneo a sorreggere il fatto costitutivo allegato.
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