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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20767/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello sostenendo l'invalidità della procedura di mediazione obbligatoria per la mancata comparizione personale del legale rappresentante di I.G.E.I. all'incontro di mediazione e per l'inidoneità della procura rilasciata all'Avv. Ambrosino a conferire poteri sostanziali di conciliazione. Denuncia violazione degli artt. 185 e 83 c.p.c. in relazione all'art. 5 d.lgs. 28/2010, deduce l'omessa assistenza del difensore all'incontro di mediazione e sostiene infine che, se il mandato fosse venuto meno prima della mediazione, l'eventuale effetto sanante ex art. 182 c.p.c. non potrebbe operare retroattivamente a convalidare atti compiuti da soggetto privo di potere

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Motivi principali: (i) la ricorrente non ha impugnato la prima e autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello secondo cui mancava la prova documentale, a carico della ricorrente, delle modalità di svolgimento della procedura di mediazione e della effettiva rappresentanza di IGEI davanti al mediatore; (ii) il documento (procura) su cui la ricorrente si fonda è stato prodotto tardivamente (10/02/2020, in appello) e non in primo grado; (iii) la ricorrente non ha dimostrato di avere tempestivamente eccepito l'improcedibilità per difetto di mediazione entro la prima udienza, come richiesto dall'art.5 comma 2 d.lgs. 28/2010; (iv) la censura relativa alla cessazione del mandato non è stata adeguatamente confrontata con la motivazione della Corte d'appello, che ha ritenuto irrilevante per la legittimazione di IGEI la sopravvenuta estinzione del mandato nei rapporti con terzi. Perciò il ricorso è inammissibile. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.100, oltre oneri, per ciascuna controricorrente) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 28 del 2010 (mediazione obbligatoria)

    art. 5, comma 1-bis; art. 5, comma 2

    La Corte richiede che la parte che eccepisce l'invalidità della mediazione provi le modalità di svolgimento della procedura; l'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione deve essere sollevata tempestivamente (entro la prima udienza) ai sensi dell'art. 5, comma 2; inoltre per validare la partecipazione di un rappresentante alla mediazione la procura deve attribuire poteri sostanziali di conciliazione

  • Codice di procedura civile

    art. 185 c.p.c.; art. 83 c.p.c.; art. 182 c.p.c.; art. 360-bis, n.1 c.p.c.

    Art.185 e 83 citati in relazione alla rappresentanza e alla forma degli atti di difesa; art.182 c.p.c. ha effetto sanante prevalentemente in ordine alla rappresentanza processuale e non può essere invocato per retroattivamente convalidare atti sostanziali compiuti da chi non aveva potere; art.360-bis n.1 consente alla Corte di cassazione di rilevare questioni di inammissibilità anche d'ufficio se la censura non coglie la ratio decidendi non impugnata

  • Codice civile

    La cessazione del mandato per scadenza o compimento dell'affare non necessariamente sottrae legittimazione agli atti già compiuti dal mandatario; la eventuale mancanza di potere può essere fatta valere dal mandante ma non da terzi estranei al rapporto di mandato

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede l'obbligo, in presenza dei presupposti indicati, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    sent. n. 8743/2019; sent. n. 8145/2009; sent. n. 2174/2023

    Richiamate per i principi: sent. 8743/2019 (secondo l'orientamento citato) sulla necessità che la procura conferisca poteri sostanziali per la rappresentanza in mediazione; sent. 8145/2009 circa gli effetti della cessazione del mandato sui rapporti con i terzi; sent. 2174/2023 sul principio che, quando la sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome, l'impugnazione che non le investa tutte è inammissibile

Massime di principio

  • In caso di mediazione obbligatoria, chi eccepisce l'invalidità o l'omesso corretto svolgimento della procedura deve produrre e documentare fin dal primo grado le modalità di partecipazione e la rappresentanza (non val la produzione tardiva in appello come prova decisiva)
  • La procura per la partecipazione alla mediazione deve attribuire espressamente poteri sostanziali di avviare, aderire, conciliare e sottoscrivere l'accordo conciliativo; una procura limitata a mera rappresentanza processuale può non essere sufficiente
  • L'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione va sollevata tempestivamente, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 d.lgs. 28/2010; la mancata tempestiva eccezione può precludere la rilevazione successiva
  • Se la sentenza è fondata su più motivi autonomi idonei a sorreggerla, il ricorso in Cassazione deve censurare ciascuna di tali rationes decidendi; l'omissione rende il ricorso inammissibile
  • La cessazione del mandato tra mandante e mandatario non sempre toglie efficacia agli atti già compiuti nei confronti di terzi; eventuali profili di inesistenza o invalidità possono dover essere contestati dal mandante e non dai terzi
  • La produzione tardiva di documenti chiave e la mancanza di contestazioni specifiche alla motivazione sono fattori che comportano elevato rischio di inammissibilità dell'impugnazione e di condanna alle spese

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