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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15382/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata intrapresa da una professionista nei confronti dell'ente previdenziale, a seguito di un titolo esecutivo. Il giudice di merito ha ritenuto che l'ente avesse già pagato integralmente quanto dovuto mediante assegno circolare prima della notifica del precetto; perciò ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'ente, ha escluso la debenza del precetto e delle relative spese e ha condannato la creditrice alla restituzione delle somme riscosse dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con otto motivi: (1) violazione degli artt. 617 e 480, comma 3, c.p.c. per avere la corte territoriale trascurato la competenza per materia del giudice dell'esecuzione, trattandosi a suo dire di opposizione a precetto e quindi agli atti esecutivi; (2) violazione degli artt. 426 e 427 c.p.c. per l'asserita incompetenza del giudice del lavoro; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di declaratoria di incompetenza; (4) violazione degli artt. 617 e 483 c.p.c. per avere escluso l'autoliquidabilità delle spese del precetto; (5) violazione dell'art. 480 c.p.c. per avere escluso la legittimità del precetto; (6) violazione dell'art. 480 c.p.c. per avere escluso la possibilità di richiedere le spese successive della procedura; (7) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 8 aprile 2004 per aver negato il rimborso di alcune prestazioni professionali; (8) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché l'ente non avrebbe contestato la possibilità del precetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che, a prescindere dalla corretta qualificazione dell'opposizione, mancava interesse a censurare eventuali vizi di competenza o di rito perché il procedimento si era comunque svolto davanti al tribunale e non era stato indicato alcuno specifico pregiudizio processuale derivante dalla dedotta violazione delle regole interne di distribuzione degli affari. Ha poi rigettato i motivi dal quarto all'ottavo, affermando che, una volta che il debitore abbia pagato integralmente la somma indicata nel titolo, comprensiva di interessi e spese liquidate, il creditore non può intimare nuovamente precetto sul medesimo titolo per recuperare le spese processuali successive alla sua emissione e necessarie per la notificazione; per tali spese, se del caso, occorre agire con ordinaria cognizione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato per le opposizioni agli atti esecutivi; la Corte non ha ritenuto decisivo il suo richiamo poiché i motivi relativi a competenza e rito erano privi di interesse senza uno specifico pregiudizio processuale.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato in relazione al precetto; la Corte ha escluso che, dopo l'integrale pagamento del titolo, il creditore possa intimare un nuovo precetto per le sole spese successive alla formazione del titolo stesso.

  • art. 426 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale sulla conversione e competenza nel rito del lavoro, ma ritenuto non decisivo per difetto di interesse della censura.

  • art. 427 c.p.c.

    Richiamato in collegamento al motivo sulla competenza del giudice del lavoro, ma la Corte ha escluso la rilevanza concreta della doglianza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte non ha accolto tali censure.

  • art. 483 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di spese del precetto, ma le doglianze sono state respinte.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul mancato rimborso di alcune prestazioni professionali.

  • D.M. 8 aprile 2004

    Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione delle spese professionali; la censura è stata respinta.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Le doglianze relative alla competenza interna, alla ripartizione degli affari o al rito sono inammissibili per difetto di interesse quando il processo si sia comunque svolto davanti al giudice competente in senso funzionale e la parte non alleghi uno specifico pregiudizio processuale concretamente derivatone.
  • Se il debitore ha pagato integralmente la somma dovuta in forza del titolo esecutivo, comprensiva di capitale, interessi e spese liquidate, il creditore non può intimare un ulteriore precetto sul medesimo titolo per ottenere soltanto le spese maturate successivamente alla formazione del titolo e necessarie per la sua notificazione.
  • Per il recupero delle spese processuali successive non coperte dal titolo esecutivo già soddisfatto, il creditore deve agire con ordinario giudizio di cognizione, non potendo servirsi del medesimo titolo esecutivo ormai integralmente adempiuto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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