Cassazione Penale, Ordinanza n. 24558/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato in relazione a una vicenda di furto concordato con un complice poi degenerato in rapina. Con il primo motivo ha denunciato la mancata assunzione di una prova decisiva, indicata nel traffico telefonico e nei messaggi scambiati tra lui e il complice, sostenendo che tale prova avrebbe inciso sull'accertamento della responsabilità o sulla qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che la doglianza era inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p. perché la specifica questione non risultava previamente dedotta in appello. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 533 c.p.p. e all'art. 116 c.p., insistendo sul concorso anomalo e sostenendo che non vi fosse base per escludere l'attenuante invocata; la Corte ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in richiami astratti a principi giuridici, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso il riconoscimento dell'attenuante valorizzando circostanze di fatto idonee a rendere ragionevolmente prevedibile la degenerazione dell'azione predatoria da furto in rapina. Con il terzo motivo ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, il bilanciamento tra circostanze e la dosimetria della pena, ma anche tale doglianza è stata considerata generica perché non confrontata con l'apparato argomentativo della decisione di merito sulla congruità della pena e sul giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile perché fondato su una questione probatoria non dedotta in appello; ha considerato inammissibili i motivi relativi al concorso anomalo e alla motivazione perché generici e privi di specifica confutazione della sentenza impugnata; ha giudicato generica anche la censura sul trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione del giudice di merito era adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le censure non previamente dedotte con i motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova e sulla responsabilità, ma senza specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
Invocato dal ricorrente in tema di concorso anomalo, ma il richiamo è stato ritenuto astratto e non confrontato con la ratio decidendi di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato in modo generico a sostegno della censura sul trattamento sanzionatorio, senza incidere sulla motivazione della decisione.
La motivazione sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze, se adeguata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- In cassazione non sono proponibili, salvo i casi consentiti dalla legge, censure che introducano per la prima volta questioni di fatto o di prova non devolute al giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a richiamare principi astratti senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare l'errore логico-giuridico della decisione di merito.
- La valutazione di merito che escluda un'attenuante o una diversa qualificazione del fatto, se sorretta da argomentazione coerente e da circostanze fattuali idonee, non è sindacabile in sede di legittimità sotto forma di mera rivalutazione del compendio probatorio.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la determinazione della pena, quando motivati in modo adeguato dal giudice di merito, rientrano nella discrezionalità giudiziale e non sono censurabili in cassazione se la doglianza si risolve in un richiamo generico a norme e principi.
- La doglianza sulla mancata acquisizione di una prova decisiva richiede una precisa deduzione della sua rilevanza e della sua devoluzione nei motivi di appello, non essendo sufficiente un generico riferimento al materiale probatorio pretermesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24436/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24439/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24441/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24442/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24443/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24444/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →