Cassazione Penale, Sentenza n. 13919/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto colpevole del reato di riciclaggio (capo B) relativo alla reimmatricolazione in Italia di un'autovettura precedentemente immatricolata falsamente in Germania. I rilievi principali erano: 1) violazione e falsa applicazione della legge penale e carenza logica della motivazione in quanto, secondo il ricorrente, l'elemento prodotto dal reato presupposto (la falsa immatricolazione) sarebbe stato solo la carta di circolazione e non una alterazione materiale della cosa, per cui non sarebbe avvenuta trasformazione patrimoniale idonea a integrare il riciclaggio; 2) vizio di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le dichiarazioni rese all'atto del fermo; 3) eccessività e contraddittorietà della pena pecuniaria, determinata valorizzando presunti precedenti non coerenti con la precedente concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello adeguata nel ritenere che la falsa immatricolazione in Germania, unita all'operazione di acquisto e alla successiva reimmatricolazione in Italia tramite società estera con fattura di sospetta genuinità, costituisca un'operazione idonea a trasformare/occultare l'origine illecita del veicolo ai sensi dell'art. 648-bis c.p. La Corte ha confermato che non è necessario un'alterazione materiale dell'oggetto quando l'alterazione documentale o le modalità di acquisizione ostacolano l'identificazione della provenienza del bene. Ha inoltre ritenuto congrua la decisione di non riconoscere le attenuanti generiche e non ha rilevato contraddittorietà nella determinazione della pena pecuniaria; ha quindi respinto le censure e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La norma è interpretata in senso ampio: integra il reato sia la trasformazione materiale del bene sia ogni attività (anche documentale) idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. Non è necessario che il bene subisca alterazioni fisiche se l'alterazione dei documenti o delle registrazioni ne impedisce il collegamento all'illecito originario.
La circostanza aggravante è stata esclusa in sede di appello; la Corte di legittimità non ha rilevato errori nella valutazione operata dal giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Riferimento alle ragioni di impugnazione che devono essere fondate e motivate; la Cassazione verifica la sussistenza di violazioni di legge e la logicità della motivazione di merito.
Disposizione richiamata per la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La fattispecie del riciclaggio può ricorrere anche quando l'illecito si realizzi attraverso alterazioni documentali (es. false immatricolazioni) che ostacolano l'identificazione della provenienza del bene, senza che sia necessaria un'alterazione materiale dell'oggetto.
- Per configurare il reato di riciclaggio non basta il semplice possesso di un bene di illecita provenienza: è richiesto un "quid pluris", ossia un'azione dell'agente (anche tramite documenti o operazioni giuridiche) finalizzata a trasformare, occultare o rendere difficoltosa l'identificazione dell'origine del bene.
- L'acquisto tramite strutture societarie estere e la presenza di documentazione (es. fatture) di sospetta genuinità sono elementi che, se valutati insieme, possono indicare la consapevolezza della provenienza delittuosa e integrare il "quid pluris" richiesto per il reato di riciclaggio.
- Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non producono automaticamente effetti favorevoli ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche; la loro valutazione dipende dalla credibilità e dall'efficacia probatoria rispetto al contesto del caso.
- La determinazione della pena pecuniaria rientra nell'area di apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non emerge un'evidente sproporzione o motivazione contraddittoria.
- Il rigetto del ricorso comporta, salvo diverse determinazioni normative, l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese processuali.
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