Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31257/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa per imposte di registro, ipotecaria e catastale. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'inammissibilità del ricorso originario perché non risultava provata la notifica dell'atto all'agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nel fascicolo di primo grado fosse presente la cartolina A/R attestante il ricevimento dell'atto da parte dell'agente della riscossione. Con altri motivi contestava le ulteriori affermazioni della CTR sulla raggiunta conoscenza della cartella e sulla tardività della notifica ai sensi dell'art. 25, comma 1, d.P.R. 602/1972.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza relativa alla mancata considerazione della cartolina A/R investisse un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla mancanza in atti del documento attestante la notifica, censurabile, se erroneo, con revocazione ordinaria ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili per difetto di interesse gli altri motivi, perché la CTR aveva comunque posto a fondamento della decisione l'assorbente declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per mancata instaurazione del contraddittorio; le ulteriori considerazioni della CTR sono state considerate prive di efficacia decisoria autonoma. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'agente della riscossione era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    non è utilizzabile per censurare l'affermazione del giudice di merito circa la non esistenza o la mancata produzione di un documento quando la censura investe un accertamento di fatto del giudice

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il rimedio corretto quando si deduca l'errore di fatto del giudice di merito che abbia ritenuto inesistente o non prodotto un documento in realtà presente in atti

  • art. 100 c.p.c.

    i motivi rivolti contro argomentazioni ultronee o assorbite dalla declaratoria principale difettano di interesse

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla CTR per affermare che la notificazione della cartella aveva raggiunto il proprio scopo perché il destinatario aveva potuto conoscerla e impugnarla

  • art. 25, comma 1, d.P.R. 602/1972

    la CTR ha ritenuto tale termine di decadenza applicabile alle cartelle per imposte dirette e non estensibile, in assenza di richiamo normativo, alla cartella relativa a imposte di registro, ipotecaria e catastale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore del giudice di merito sulla presenza o meno in atti di un documento integra, se del caso, un errore di fatto denunciabile con revocazione ordinaria e non con ricorso per cassazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare l'affermazione del giudice di merito secondo cui un fatto processuale/documentale non esiste o non risulta provato.
  • Le censure rivolte contro argomentazioni svolte dal giudice solo in via ultronea o comunque assorbite da una ratio decidendi autonoma sono inammissibili per difetto di interesse.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una declaratoria assorbente di inammissibilità per mancata instaurazione del contraddittorio, le ulteriori considerazioni svolte sulla validità o tardività della notifica non sono autonomamente impugnabili se prive di decisività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.