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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22367/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Un soggetto aveva domandato l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Bari, instaurato nel 2008 e cancellato dal ruolo il 2 marzo 2018, poi dichiarato estinto solo il 1 marzo 2019 per mancata riassunzione. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo: a) che il ricorso per equa riparazione fosse tempestivo, perché proposto quando il processo presupposto era ancora pendente; b) che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89 del 2001, relativo all'inattività delle parti, si applicasse anche all'ipotesi di cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.p.c.; c) che mancasse prova del pregiudizio. Il ricorrente ha denunciato, con due motivi, violazione della L. n. 89 del 2001 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che, proprio perché il processo presupposto era ancora pendente alla data della domanda di equa riparazione, non poteva operare la presunzione di disinteresse di cui al citato art. 2, comma 2-sexies, lett. c), e che il diritto all'indennizzo era già maturato alla data di cancellazione del processo. Ha inoltre censurato la motivazione apparente e la pretesa di una prova specifica del danno, deducendo che gli atti dimostravano la persistente attività difensiva delle parti, il rinvio per gravosità del ruolo, la stipula di una transazione e l'espletamento di una CTU grafologica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in tema di equa riparazione, il termine semestrale per proporre la domanda decorre non dalla cancellazione della causa dal ruolo, ma dalla successiva estinzione del processo per mancata riassunzione, poiché fino a quel momento il processo è ancora pendente. Da ciò ha tratto la conseguenza che, se la domanda di equa riparazione è proposta quando il processo presupposto è ancora pendente ed il diritto all'indennizzo è già maturato, non può applicarsi la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89 del 2001, presunzione logicamente riferita al processo già estinto per inattività delle parti. Ha quindi ritenuto erronea la richiesta di una prova specifica del pregiudizio da parte della corte territoriale. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. c)

    la presunzione di insussistenza del pregiudizio per irragionevole durata opera solo quando il processo presupposto sia già estinto per inattività delle parti; non si applica se la domanda di equa riparazione è proposta quando il giudizio è ancora pendente

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    il termine semestrale di proponibilità della domanda decorre dalla estinzione del processo per mancata riassunzione, non dalla cancellazione della causa dal ruolo

  • art. 307 c.p.c.

    prima della scadenza del termine annuale dalla cancellazione dal ruolo il processo resta pendente; l'estinzione si verifica solo allo spirare di tale termine senza riassunzione

  • art. 309 c.p.c.

    la cancellazione dal ruolo per inattività delle parti lascia il processo in stato di pendenza fino alla eventuale estinzione per mancata riassunzione

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla durata ragionevole del processo e sulla motivazione del provvedimento

  • art. 135 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto vizio di motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norme processuali invocate per denunciare violazione di legge e nullità del decreto impugnato

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per eccessiva durata del processo, se il procedimento presupposto è stato solo cancellato dal ruolo ma non ancora dichiarato estinto per mancata riassunzione, esso deve considerarsi pendente ai fini della proponibilità della domanda.
  • Il termine semestrale per proporre l'azione ex L. n. 89 del 2001 decorre dalla estinzione del processo presupposto e non dalla mera cancellazione dal ruolo.
  • La presunzione di assenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89 del 2001 non è utilizzabile per negare l'indennizzo quando, al momento della domanda, il processo presupposto è ancora pendente e il danno da irragionevole durata è già maturato.
  • Quando il diritto all'equa riparazione è già sorto per la protrazione irragionevole del giudizio, la parte non può essere gravata di una prova specifica del patema d'animo o del disagio psicologico, ove la legge lo presuma in ragione della pendenza del processo.
  • La cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti non coincide con l'estinzione del processo: fino alla scadenza del termine per la riassunzione, il processo mantiene la sua pendenza e gli effetti connessi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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