Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 582 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, sostenendo che i canoni di concessione e le indennità per l'occupazione abusiva di suolo pubblico destinato a cartelloni pubblicitari avessero natura pubblicistica, in quanto derivanti da un rapporto concessorio. Secondo il Comune, tale natura avrebbe consentito la riscossione mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, senza la preventiva formazione di un diverso titolo esecutivo. La Corte ha invece ritenuto che il credito avesse natura patrimoniale e privatistica, trattandosi di un canone corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico e non di un tributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha stabilito che il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, anche se previsto nell'ambito di una concessione amministrativa, costituisce un'entrata patrimoniale di natura privatistica, non un tributo. Il Comune può procedere alla riscossione mediante ruolo, ma, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999, deve prima munirsi di un titolo esecutivo ottenuto secondo le ordinarie procedure di accertamento e realizzazione dei crediti tra privati. Poiché tale titolo mancava, la cartella esattoriale è stata ritenuta illegittima.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 46/1999, art. 17

    La riscossione mediante ruolo può essere utilizzata anche dagli enti locali.

    La norma consente in via generale la riscossione coattiva mediante ruolo, ma non trasforma automaticamente un credito patrimoniale in un credito tributario né elimina la necessità di un titolo esecutivo quando il credito ha natura privatistica.

  • D.Lgs. n. 46/1999, art. 21

    Per le entrate patrimoniali di natura privatistica, l'iscrizione a ruolo presuppone che l'ente abbia previamente ottenuto un titolo esecutivo secondo le ordinarie procedure previste per i crediti tra privati.

  • D.Lgs. n. 507/1993

    La disciplina della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche riguarda una fattispecie tributaria distinta dal canone corrispettivo applicato nel caso concreto.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 63

    La norma ha demandato agli enti locali la possibilità di disciplinare, in autonomia regolamentare e non impositiva, un canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

  • L. n. 127/1997, art. 17, comma 63

    Ha ammesso la possibilità di porre il canone concessorio in alternativa alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, confermando la distinzione tra entrata tributaria e canone patrimoniale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 2

    L'estensione della giurisdizione tributaria alle controversie sul canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 è stata dichiarata incostituzionale perché riferita a una materia extratributaria.

  • L. n. 1034/1971, art. 5, comma 2

    Nelle concessioni amministrative, le controversie relative a canoni, indennità e corrispettivi di contenuto meramente patrimoniale appartengono al giudice ordinario, salvo che siano coinvolti poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione.

  • Costituzione, sentenza Corte costituzionale n. 64/2008

    La pronuncia ha riconosciuto la natura extratributaria del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e ha escluso l'estensione della giurisdizione delle commissioni tributarie a tali controversie.

Massime di principio

  • La natura pubblicistica del rapporto concessorio non rende automaticamente pubblicistico il credito derivante dal rapporto: occorre distinguere tra l'esercizio di poteri autoritativi e la semplice richiesta di pagamento di canoni o corrispettivi.
  • Un canone corrispettivo per l'uso di un bene o spazio pubblico, privo dei caratteri della tassa e del collegamento alla pubblica spesa, ha normalmente natura patrimoniale e non tributaria.
  • Per un credito patrimoniale dell'ente locale, la cartella o l'iscrizione a ruolo non costituisce di per sé titolo esecutivo: l'ente deve prima procurarsi un titolo esecutivo secondo le regole ordinarie applicabili ai crediti tra privati.
  • La riscossione mediante ruolo può essere prevista anche per entrate non tributarie, ma il ricorso a tale procedura non sana l'assenza dei presupposti sostanziali del credito o del necessario titolo esecutivo.
  • Le controversie sulla mera quantificazione o riscossione di canoni e corrispettivi concessori spettano, in linea generale, al giudice ordinario; quelle che riguardano l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell'amministrazione possono invece rientrare nella giurisdizione amministrativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.