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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 592 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

G.G. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 199/24/11 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 29 dicembre 2011, che aveva riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e respinto il suo ricorso contro una cartella di pagamento relativa a tributi sorti dalla registrazione di una sentenza favorevole a un fallimento già chiuso, del quale era stato curatore. Tra i quattro motivi, la Corte ha esaminato per primo il terzo, con cui il contribuente contestava la propria legittimazione passiva: sosteneva che, dopo la chiusura del fallimento, non potesse essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti fiscali della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo: in base alla disciplina applicabile, dopo la chiusura del fallimento i creditori potevano agire, per i crediti rimasti insoddisfatti, soltanto contro l'imprenditore tornato in bonis, anche per debiti fiscali sorti durante la procedura, e non contro il curatore. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario di G.G. contro la cartella. Gli altri motivi non sono stati esaminati perché assorbiti. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 120, comma 2

    dopo la chiusura del fallimento "per la parte non soddisfatta dei loro crediti" i creditori potessero soltanto agire nei confronti dell'imprenditore tornato in bonis e ciò anche con riguardo ai debiti fiscali sorti in corso di procedura

    Una volta chiuso il fallimento, il curatore non è il soggetto passivamente legittimato per i crediti rimasti insoddisfatti, compresi quelli fiscali maturati durante la procedura: l'azione può essere rivolta soltanto contro l'imprenditore tornato in bonis.

Massime di principio

  • La chiusura del fallimento incide sull'individuazione del soggetto contro cui i creditori possono agire: per i crediti rimasti insoddisfatti, la pretesa va rivolta all'imprenditore tornato in bonis, non al curatore in quanto tale.
  • Il principio si applica anche ai debiti tributari sorti durante la procedura concorsuale; la loro natura fiscale non comporta, da sola, la permanenza di una legittimazione passiva del curatore dopo la chiusura.
  • Se il giudice di legittimità rileva un errore sulla legittimazione passiva e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

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