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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 585 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sulla liquidazione del fondo pensione. In sede di rinvio, la CTR della Puglia aveva quantificato il rimborso in 161.534,05 euro, oltre interessi, considerando tassabile al 12,5% la differenza tra liquidazione e contributi versati. L’Agenzia ha proposto tre motivi: nullità per motivazione insufficiente, perché la CTR avrebbe recepito senza vaglio la documentazione del contribuente; violazione dell’art. 384 c.p.c., per non aver rispettato il principio di diritto della precedente ordinanza di cassazione; violazione delle norme tributarie, perché la CTR avrebbe considerato rendimento la mera differenza tra importo liquidato e contributi, anziché il rendimento netto derivante dall’effettivo investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la sentenza della CTR era motivata e spiegava il rilievo attribuito alla documentazione Fondenel ed Enel. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva accertato se e in quale misura il capitale fosse stato investito sul mercato finanziario e quali rendimenti e plusvalenze fossero stati effettivamente conseguiti e attribuiti alla posizione del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. In sede di rinvio dovranno essere esaminati i meccanismi del fondo, gli investimenti, i rendimenti e l’assegnazione delle plusvalenze; solo la quota corrispondente al rendimento netto effettivo potrà beneficiare dell’aliquota del 12,5%, mentre il residuo resta soggetto a tassazione separata. Non è stato riconosciuto in questa pronuncia un importo definitivo di rimborso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Va infatti considerato che la commissione tributaria regionale, contrariamente a quanto vorrebbe l'agenzia delle entrate, ha dato compiutamente conto del proprio convincimento e delle ragioni per le quali ha ritenuto rilevante, ai fini di causa, la documentazione Fondenel ed Enel prodotta dal contribuente.

    La motivazione è sufficiente quando rende comprensibili il percorso decisionale del giudice e le ragioni per cui la documentazione è stata ritenuta rilevante; la sua eventuale correttezza giuridica è questione distinta dalla nullità per mancanza di motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    L'ordinanza Cass. 30345/11 cit. aveva infatti disposto che il giudice di rinvio facesse applicazione di quanto stabilito da SSUU 13642/11 anche per quanto concerne la nozione di rendimento netto tassabile con l'aliquota Irpef propria del reddito da capitale.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione: nel caso concreto non era sufficiente definire il rendimento come semplice differenza tra liquidazione e contributi, occorrendo l’accertamento dell’effettivo rendimento da gestione finanziaria.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l'imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l'ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall'applicazione, solo a tale parte, dell'aliquota del 12,5% , secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.

    L’aliquota del 12,5% si applica esclusivamente alla quota della liquidazione che rappresenta il rendimento netto effettivamente ottenuto dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato; non si estende automaticamente all’intera differenza tra prestazione e contributi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l'imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l'ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall'applicazione, solo a tale parte, dell'aliquota del 12,5% , secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.

    La parte della liquidazione che non corrisponde al rendimento finanziario netto individuato secondo l’accertamento richiesto resta assoggettata al regime di tassazione separata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto che, nel caso concreto, non sussistevano i presupposti per porre a carico dell’Agenzia ricorrente l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per ottenere l’aliquota agevolata applicabile al rendimento di una liquidazione di previdenza complementare, non basta dimostrare che la prestazione supera i contributi versati: occorre provare che la quota rivendicata deriva da investimenti effettivi del fondo sul mercato finanziario.
  • L’accertamento deve ricostruire gli investimenti, i rendimenti conseguiti e le modalità con cui eventuali plusvalenze sono state attribuite alla posizione individuale. La documentazione del fondo può essere valutata, ma deve consentire di verificare questi elementi.
  • L’aliquota del 12,5% riguarda soltanto il rendimento netto effettivo derivante dalla gestione finanziaria del capitale accantonato; la restante parte della prestazione mantiene il regime di tassazione separata applicabile.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto fissato dalla Cassazione e deve svolgere gli accertamenti richiesti; una definizione di rendimento basata sulla sola differenza tra prestazione e contributi non è sufficiente.
  • La sufficienza della motivazione della sentenza e la correttezza giuridica della soluzione sono questioni diverse: una decisione può essere adeguatamente motivata ma comunque essere cassata per errata applicazione del diritto.

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