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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 572 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

E.M. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto l'appello contro il rigetto, da parte della Commissione tributaria provinciale, del ricorso relativo all'accertamento per il 1998. L'avviso, emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, contestava maggiori redditi imponibili ai fini Irpef e Irap e maggiore Iva, con sanzioni. La ricorrente ha dedotto: (1) che il giudice tributario non avrebbe adeguatamente considerato gli accertamenti del procedimento penale sulle fatture per operazioni inesistenti e l'efficacia della decisione penale; (2) vizi di motivazione e insufficienza della prova, contestando anche il valore probatorio del processo verbale di constatazione e sostenendo che in sede penale erano emerse cessioni di beni strumentali e lavorazioni effettive; (3) violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000, quanto agli effetti della prescrizione del reato. L'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità dei motivi per difetto dei requisiti formali richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso, senza esaminare nel merito le contestazioni sull'accertamento tributario. La sentenza regionale era stata depositata il 14 maggio 2009, prima dell'entrata in vigore, il 4 luglio 2009, dell'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c.; tale disposizione era quindi ancora applicabile. I primi e il terzo motivo, riconducibili a violazioni di legge, erano privi del quesito di diritto. Il secondo, che cumulava censure di violazione di legge e vizio motivazionale, era privo sia del quesito di diritto sia del necessario momento di sintesi relativo al fatto controverso. La Corte ha escluso che tali requisiti potessero essere ricavati dalla lettura complessiva delle censure. E.M. è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 9.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si dovesse concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto e che, nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo dovesse contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione alla dedotta omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione

    Per i ricorsi soggetti alla norma, ogni motivo fondato su violazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto; il motivo relativo alla motivazione doveva indicare chiaramente il fatto controverso. La mancanza dei requisiti comportava l'inammissibilità.

  • Art. 58, comma 5, della L. n. 69/2009

    le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge

    L'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. si applicava in base alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, non alla data di presentazione del ricorso. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata prima del 4 luglio 2009, restavano applicabili i requisiti dell'art. 366-bis.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo dovesse contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione alla dedotta omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione

    Nel regime dell'art. 366-bis c.p.c., la censura di violazione di legge richiedeva il quesito di diritto, mentre quella motivazionale richiedeva il momento di sintesi. Se un motivo cumulava entrambe le censure, occorrevano entrambi i requisiti.

Massime di principio

  • Per stabilire se si applicano requisiti processuali abrogati, occorre verificare la disciplina transitoria e, in questo caso, la data di pubblicazione del provvedimento impugnato: la data di deposito del ricorso non è decisiva.
  • Quando una norma processuale impone requisiti formali specifici per ciascun motivo di ricorso, la loro omissione può determinare l'inammissibilità senza che il giudice esamini le questioni sostanziali sottostanti.
  • Se un motivo di ricorso cumula violazione di legge e vizio di motivazione, ciascuna censura deve rispettare il proprio requisito formale; non è sufficiente che il fatto controverso o la questione giuridica siano ricostruibili dalla lettura complessiva del motivo.
  • Una decisione di inammissibilità non conferma nel merito la correttezza dell'accertamento tributario: stabilisce che il ricorso non può essere esaminato per un difetto processuale.

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