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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Processo tributario - Dichiarazioni rese dai terzi - Valutazione di ulteriori elementi di prova - requisiti di gravità, precisione e concordanza - Mancanza - Infondatezza dell'accertamento in rettifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

B.A. ha impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, originati da una verifica della Guardia di Finanza basata su accertamenti dell’Ispettorato del lavoro e dell’INPS e, in particolare, su dichiarazioni di terzi. Contestava l’utilizzabilità di atti presupposti sospesi in sede cautelare e l’errata valutazione delle prove: sosteneva di non aver svolto attività commerciale di allevamento o commercio di cavalli, di non essere tenuto agli adempimenti IVA e alle ritenute contestate e che i redditi dichiarati fossero compatibili con le somme corrisposte al collaboratore. L’Agenzia sosteneva invece che le dichiarazioni, altri elementi documentali e le spese riscontrate dimostrassero l’attività d’impresa; rilevava inoltre canoni di locazione non dichiarati per 12.000 euro nel 2007 e 10.940 euro nel 2008.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, con decisione del 14 dicembre 2016, ha riformato la sentenza della CTP di Lucca del 22 maggio 2014, che aveva respinto i ricorsi, e ha accolto l’appello di B.A. nei limiti delle contestazioni proposte. Ha ritenuto non dimostrato che il contribuente svolgesse attività di allevamento o commercio di cavalli negli anni 2006-2008: le dichiarazioni di terzi avevano valore indiziario e non risultavano adeguatamente corroborate né valutate insieme agli elementi contrari; mancavano inoltre riscontri tipici dell’attività, come acquisti e rivendite di cavalli o spese di mantenimento e cura. La successiva attività dichiarata alla Camera di Commercio con decorrenza dal 1° gennaio 2009 non provava l’esercizio negli anni precedenti. È rimasto invece fermo, per mancata contestazione in entrambi i gradi, il rilievo sui canoni di locazione non dichiarati per 12.000 euro nel 2007 e 10.940 euro nel 2008. Spese compensate. Non è dichiarato un annullamento integrale degli avvisi: l’accoglimento è espressamente limitato alle contestazioni proposte.

Norme richiamate

  • Articolo 2729 del codice civile

    Il Collegio ritiene che nel processo tributario le dichiarazioni del terzo, acquisite dalla polizia tributaria nel corso di un'ispezione e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall'avviso di accertamento, hanno valore meramente indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'articolo 2729 cod. civ., essi danno luogo a presunzioni semplici.

    Le dichiarazioni di terzi non bastano normalmente, da sole, a fondare l’accertamento: devono essere valutate insieme ad altri elementi. Possono costituire presunzioni semplici se, considerate nel loro complesso, presentano gravità, precisione e concordanza.

  • Articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria 9 agosto 2016, n. 16711, ha statuito che "...l'idoneità probatoria delle dichiarazioni dei terzi a suffragare la legittimità dell'accertamento in rettifica che su di esse venga a fondarsi a mente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma l, lettera d) e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 2, risulta di regola apprezzabile solo nell'ambito di un ragionamento inferenziale che ne faccia materia di ponderazione nel concorso di ulteriori elementi di giudizio, a meno che non diano esse stesse vita, per qualità e quantità di indicazioni significative, ad un quadro circostanziale sussumibile per gravita, precisione e concordanza nello schema della prova presuntiva (9402/07)..."

    Nel rettificare il reddito d’impresa, le dichiarazioni di terzi possono sostenere l’accertamento se ponderate con ulteriori elementi di giudizio; eccezionalmente possono essere sufficienti quando, per qualità e quantità, formino da sole un quadro presuntivo grave, preciso e concordante.

  • Articolo 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria 9 agosto 2016, n. 16711, ha statuito che "...l'idoneità probatoria delle dichiarazioni dei terzi a suffragare la legittimità dell'accertamento in rettifica che su di esse venga a fondarsi a mente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma l, lettera d) e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 2, risulta di regola apprezzabile solo nell'ambito di un ragionamento inferenziale che ne faccia materia di ponderazione nel concorso di ulteriori elementi di giudizio, a meno che non diano esse stesse vita, per qualità e quantità di indicazioni significative, ad un quadro circostanziale sussumibile per gravita, precisione e concordanza nello schema della prova presuntiva (9402/07)..."

    Anche per la rettifica IVA, le dichiarazioni di terzi non costituiscono di regola prova autosufficiente: occorre ponderarle con gli ulteriori elementi disponibili, salvo che esse stesse integrino un quadro presuntivo grave, preciso e concordante.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione o dalla polizia tributaria sono utilizzabili come elementi indiziari, ma non dimostrano automaticamente i fatti contestati. Il giudice deve valutarne attendibilità e contenuto insieme agli altri elementi probatori, compresi quelli contrari prodotti dal contribuente.
  • Per sostenere un accertamento fondato su presunzioni, gli indizi devono essere complessivamente gravi, precisi e concordanti; in mancanza di riscontri concreti, le sole dichiarazioni di terzi non bastano a provare l’esercizio di un’attività d’impresa.
  • L’esercizio di un’attività in anni successivi o la conoscenza del settore non dimostrano, da soli, che la stessa attività fosse svolta negli anni d’imposta contestati: servono elementi riferibili ai periodi accertati.
  • Le contestazioni non formulate tempestivamente nel giudizio possono consolidarsi: nel caso deciso, il rilievo sui canoni di locazione non dichiarati è rimasto fermo perché il contribuente non lo aveva contestato né in primo né in secondo grado.

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