Cassazione Civile, Ordinanza n. 32368/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità. La società contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado contro la rettifica dell'imposta operata dalla concessionaria del servizio del Comune, in relazione a segnali stradali di proprietà della contribuente collocati su un unico supporto nel territorio comunale. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che, pur essendo i segnali riuniti su un unico supporto, essi pubblicizzassero imprese diverse e che quindi ciascun messaggio dovesse essere considerato autonomamente ai fini impositivi. Con il ricorso per cassazione la società contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, e dell'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che l'unitarietà del messaggio pubblicitario non dipende dal fatto che esso riguardi imprese diverse, e che la CTR avrebbe erroneamente applicato il principio di Cass. n. 252/2012.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in materia di imposta comunale sulla pubblicità secondo cui il presupposto impositivo è il "mezzo pubblicitario" e, quando su un unico pannello o supporto siano collocati più messaggi pubblicitari riferiti a aziende diverse, il tributo va determinato in base alla superficie espositiva effettivamente utilizzata da ciascuna impresa, indipendentemente dalle dimensioni complessive del supporto. La sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tale principio, perché non aveva considerato il complesso dei segnali come un unico mezzo pubblicitario solo per il fatto di essere collocati su un unico supporto. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato dalla ricorrente come norma interpretata erroneamente; la Corte ribadisce che il tributo si determina in base al mezzo/messaggio pubblicitario e alla superficie effettivamente utilizzata.
art. 6, d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato nel motivo di ricorso, ma non emerge una specifica autonoma regula decidendi diversa da quella dell'art. 7.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993
identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione diretta a promuovere beni o servizi o a migliorare l'immagine aziendale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo è costituito dal mezzo pubblicitario come forma di comunicazione finalizzata alla promozione di beni o servizi o al miglioramento dell'immagine aziendale.
- Quando su un unico supporto siano collocati più messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi, l'imposta va determinata sulla base della superficie espositiva effettivamente utilizzata da ciascun soggetto, senza fare riferimento alle dimensioni complessive del supporto.
- La mera collocazione materiale di più messaggi su un unico pannello o supporto non trasforma automaticamente tali messaggi in un unico mezzo pubblicitario ai fini del tributo.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una lettura diversa delle norme già interpretate in modo consolidato viene respinto se la decisione impugnata è conforme al principio di diritto affermato dalla Corte.
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