Cassazione Penale, Sentenza n. 9219/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge in relazione all'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 74/2000 e all'art. 445 c.p.p. Il ricorrente eccepisce che, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dopo il patteggiamento, si dovrebbe prendere in considerazione soltanto la pena inflitta per il reato "in aumento" (il reato tributario), che nel caso concreto è inferiore a due anni, e che pertanto le pene accessorie non avrebbero dovuto essere applicate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 74/2000, poiché, essendo la pena concordata stata posta in continuazione con pregresse condanne (per bancarotta), la pena unica complessiva supera il limite di due anni previsto a presidio dell'irrogabilità delle pene accessorie. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 12 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Le pene accessorie previste per i reati tributari possono essere irrogate anche in caso di patteggiamento quando la pena unica complessiva, valutata dopo l'applicazione della continuazione fra reati, supera il limite di due anni; non rileva che la singola pena "in aumento" sia inferiore a due anni se la pena complessiva supera tale soglia.
Norma sulla non applicabilità di determinate pene accessorie quando la pena risultante dal patteggiamento sia inferiore a due anni; la Corte interpreta il limite dei due anni come riferito alla pena unica complessiva in caso di continuazione fra reati.
Disciplina del giudizio abbreviato o del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); nella fattispecie la pena concordata è stata applicata ai sensi di tale disposizione.
art. 81 cod. pen. (ultimo comma)
Principio di continuazione e formazione della pena unica finale: quando reati precedenti e successivi sono posti in continuazione, la valutazione del limite per l'applicazione delle pene accessorie deve tenere conto della pena risultante dall'unificazione/aggregazione delle pene ai sensi dell'art. 81.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010; Sez. 6, n. 32406 del 20/02/2008)
Precedenti che hanno già stabilito il principio secondo cui il limite dei due anni per escludere l'applicazione di pene accessorie in caso di patteggiamento deve essere valutato sulla pena unica complessiva risultante dalla continuazione tra reati.
Massime di principio
- Quando si patteggia una pena, il criterio per decidere se applicare o meno le pene accessorie previste per specifici reati non è la sola entità della pena relativa al singolo reato 'in aumento', ma la pena unica complessiva risultante se i reati sono posti in continuazione con precedenti condanne.
- Se la pena complessiva risultante dalla continuazione supera il limite di due anni, le pene accessorie (es. previste dall'art. 12 D.Lgs. 74/2000 per i reati tributari) possono essere legittimamente irrogate anche se la pena concordata per il reato oggetto del patteggiamento è inferiore a due anni.
- Per evitare l'applicazione di pene accessorie in fase di patteggiamento, è necessario valutare non soltanto la pena negoziata per il nuovo reato ma anche l'esistenza di pregresse condanne eventualmente poste in continuazione: la strategia difensiva dovrebbe considerare la possibilità di impedire la continuazione o di negoziare una pena complessiva sotto la soglia rilevante.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo punto; pertanto, in ipotesi simili i giudici di merito e la Corte di Cassazione tendono a valutare il criterio del limite dei due anni sulla pena complessiva risultante dall'applicazione dell'art. 81 c.p.
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