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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28858/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il detenuto ha proposto ricorso contro l'ordinanza del 28 febbraio 2025 del tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva confermato il trattenimento provvisorio di una missiva a lui diretta. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 18-ter e 14-ter della legge n. 354 del 1975 e vizio di motivazione. In sostanza si contestava che la corrispondenza potesse essere legittimamente non inoltrata, sostenendo che il rapporto con la mittente fosse estraneo a contesti associativi criminali, che le informazioni contenute nella lettera derivassero da procedimenti penali in corso e che dunque non vi fossero specifiche esigenze di sicurezza ostative alla spedizione; si aggiungeva un richiamo al preteso contrasto con il divieto di ricevere stampa locale, sul presupposto del diritto all'informazione sui fatti storici pubblicati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il provvedimento di non inoltro è legittimo se motivato, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti dai quali possa ragionevolmente dubitarsi che il contenuto effettivo della missiva coincida con quello apparente. Nel caso concreto il tribunale di sorveglianza aveva motivato il trattenimento evidenziando che la lettera conteneva riferimenti a dinamiche associative criminali coinvolgenti la stessa organizzazione cui il detenuto aveva fatto parte e che l'inoltro poteva creare problematiche di sicurezza, anche considerando il divieto di ricevere quotidiani provenienti dalla zona di provenienza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 18-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    norma richiamata dal ricorrente a fondamento della censura contro il trattenimento della corrispondenza del detenuto.

  • art. 14-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    norma richiamata dal ricorrente a fondamento della censura contro il trattenimento della corrispondenza del detenuto.

  • art. 41-bis ord. pen.

    il controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a questo regime speciale è legittimo se il non inoltro è motivato, anche sinteticamente, e fondato su elementi concreti che facciano dubitare del contenuto effettivo della missiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel controllo della corrispondenza di un detenuto in regime differenziato, il provvedimento di trattenimento o non inoltro è legittimo quando sia sorretto da motivazione sintetica ma concreta, idonea a spiegare perché il contenuto della missiva possa non coincidere con quello apparente.
  • Ai fini della legittimità del non inoltro non è richiesta una motivazione particolarmente analitica, ma è necessario che emergano elementi specifici che facciano ragionevolmente dubitare del contenuto effettivo della lettera e della compatibilità della sua trasmissione con le esigenze di sicurezza.
  • Le doglianze che si limitino a contrapporre una diversa lettura dei fatti o a prospettare genericamente l'assenza di rischi per la sicurezza non sono sufficienti a superare una motivazione basata su concreti indici di collegamento con dinamiche criminali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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