Cassazione Penale, Ordinanza n. 12979/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per due episodi di furto in abitazione, uno tentato e uno consumato in concorso, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per entrambi i capi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rilevava che il primo motivo riproduceva in modo pedissequo doglianze già proposte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione di merito, la quale aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, la riconducibilità al ricorrente del veicolo usato dagli autori del furto e le riprese del sistema di videosorveglianza che mostravano l'imputato mentre forzava la porta d'ingresso e tentava di introdursi nell'abitazione. Il secondo motivo era ritenuto generico e manifestamente infondato perché limitato a riproporre argomenti già disattesi, e perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era reputata congrua, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi.
Norme richiamate
richiamati per il tentato furto in abitazione oggetto del capo 1
artt. 110, 624-bis e 625, n. 2, c.p.
richiamati per il concorso in furto in abitazione aggravato oggetto del capo 2
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
la censura di legittimità sul vizio di motivazione è stata ritenuta infondata perché la motivazione della sentenza di merito era logica e non presentava vizi rilevanti
il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede l'allegazione di effettive illogicità o carenze argomentative della decisione di merito; non è sufficiente una mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio.
- La responsabilità per furto in abitazione può essere legittimamente affermata sulla base di plurimi elementi convergenti, quali le dichiarazioni della persona offesa, il collegamento del mezzo utilizzato all'imputato e le riprese di videosorveglianza che documentino l'azione furtiva.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi, senza essere tenuto a esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio, se la motivazione impugnata risulta immune da manifeste illogicità.
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