Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27911/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il riesame contro la misura degli arresti domiciliari, con controllo ex art. 275-bis c.p.p., applicata dal G.i.p. di Marsala per due contestazioni provvisorie: una rapina impropria pluriaggravata in concorso, relativa all'asporto di materiale ferroso e alla minaccia con coltello nei confronti del dipendente di una società, e una realizzazione e gestione di discarica non autorizzata. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 125, comma 3, e 273 c.p.p. e vizi motivazionali sui gravi indizi: per la rapina sosteneva che la persona offesa non ricordava con precisione la data, che la denuncia era tardiva, che le dichiarazioni dei testi non erano univoche sulla concreta minaccia e che le videoriprese mostravano solo l'asporto di metallo, senza condotte intimidatorie; per la discarica sosteneva che le immagini documentavano solo il collocamento di materiale in un garage e non uno smaltimento incontrollato o l'abbandono definitivo di rifiuti. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 c.p.p. e vizio motivazionale sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, lamentando assenza di elementi concreti e attuali per il pericolo di reiterazione, cessazione delle condotte dal novembre 2025 e mancata spiegazione dell'inidoneità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto ai gravi indizi, ha giudicato congrua e logica la motivazione del riesame sulla rapina impropria, basata sulle dichiarazioni della persona offesa, sui riscontri testimoniali e sulle videoriprese, e ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta in materia di discarica non autorizzata, poiché il materiale era stato accumulato in modo stabile e definitivo in un'area usata abitualmente, con quantità considerevoli e senza autorizzazione. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto legittimo il giudizio di pericolo di reiterazione, fondato sulla gravità concreta delle condotte, sulla loro organizzazione e sulla personalità dell'indagato, nonché congrua la motivazione sulla necessità di arresti domiciliari rispetto a misure meno gravi. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari, la Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova né l'attendibilità delle fonti, ma verifica soltanto se il giudice del riesame abbia dato conto in modo logico e giuridicamente corretto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria in modo evidente; non sono sufficienti mere prospettazioni di una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • Ai fini della rapina impropria aggravata, l'esibizione di un'arma accompagnata da una frase minacciosa può integrare la minaccia con armi anche se l'arma non sia stata materialmente usata e anche in presenza di dichiarazioni della persona offesa riscontrate da altri elementi probatori.
  • La tardività della denuncia e l'incertezza sulla data esatta del fatto non escludono di per sé la credibilità della persona offesa quando il quadro indiziario complessivo sia coerente e riscontrato da altri dati.
  • In materia di discarica non autorizzata, è sufficiente un accumulo di rifiuti ripetuto e stabile in un'area, con tendenziale carattere di definitività, quantità rilevanti e assenza di presidi ambientali; non è necessario che risulti uno smaltimento formalmente organizzato o una specifica attività finale di abbandono.
  • Il pericolo di reiterazione non può essere desunto dalla sola astratta gravità del reato, ma può fondarsi sulla gravità concreta del fatto, sulle modalità esecutive, sull'organizzazione dell'azione e sulla personalità dell'indagato.
  • L'attualità del pericolo cautelare non richiede la prova di occasioni immediate e concrete di recidiva, essendo sufficiente una prognosi positiva di possibile reiterazione ancorata alla concreta fattispecie.
  • La scelta di misure cautelari custodiali o meno custodiali è censurabile solo se il giudice non spieghi perché le misure meno afflittive siano inidonee a contenere il rischio cautelare.
  • Le censure che si limitano a opporre una diversa valutazione delle prove o a contestare in fatto la ricostruzione operata dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariSequestroImpugnazioniDanneggiamentoRapinaGestione rifiuti
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati ambientaliDelitti contro il patrimonio
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.