Cassazione Civile, Ordinanza n. 05062/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un precedente giudizio tributario definito con ordinanza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e, per quanto qui rileva, aveva escluso l’inesistenza della notifica del ricorso in appello e del ricorso per cassazione nei confronti della parte privata. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso per revocazione sostenendo che la Corte di cassazione fosse incorsa in un errore di fatto, poiché avrebbe ritenuto che in primo grado egli fosse stato difeso e domiciliato presso un difensore diverso da quello effettivo; secondo il ricorrente, dal fascicolo d’ufficio sarebbe emerso che il domicilio eletto era presso un altro avvocato e che, dunque, la notifica dell’appello e poi del ricorso per cassazione non sarebbe stata validamente eseguita. Da ciò il ricorrente faceva discendere l’asserita improcedibilità o inammissibilità del ricorso originario dell’Agenzia delle entrate nel giudizio di legittimità. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché non riguardava una falsa percezione immediatamente desumibile dal raffronto tra sentenza e atti, ma una questione controversa o comunque controvertibile relativa alla domiciliazione in primo grado e alla valutazione delle risultanze processuali. Trattandosi, al più, di errore procedimentale o di giudizio, la revocazione non era esperibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo per il deposito della memoria nel procedimento camerale
invocato dal ricorrente per sostenere la mancata trasmissione del fascicolo d’ufficio e la conseguente improcedibilità del ricorso originario; la Corte non accoglie tale impostazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando vi sia una falsa percezione immediatamente riscontrabile degli atti di causa, consistente nell’assunzione come esistente di un fatto inesistente o viceversa, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia o di valutazione.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la doglianza che investe la valutazione, l’interpretazione o la qualificazione delle risultanze processuali, né quella che si risolva in un errore procedimentale o di giudizio.
- L’errore revocatorio deve emergere dal solo confronto tra sentenza e atti/documenti di causa, senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, e deve essere decisivo ed essenziale.
- Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, deve versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
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