Cassazione Civile, Ordinanza n. 38344/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dagli eredi di una proprietaria di fondo confinante per ottenere, in via principale, l'accertamento della comproprietà di un accesso carraio che dalla via pubblica conduceva al loro fondo, con richiesta di rimessione in pristino del cancello e della recinzione della controparte; in subordine, la costituzione o l'accertamento di una servitù di passo carraio, anche per usucapione, o, in ulteriore subordine, la costituzione di una servitù coattiva per interclusione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello la Corte territoriale aveva invece accolto la domanda principale, dichiarando gli attori comproprietari dell'accesso carraio e dichiarando la carenza di legittimazione passiva di uno dei convenuti. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che una precedente sentenza del Tribunale di Bergamo avesse già riconosciuto la proprietà esclusiva della strada di accesso in capo alla ricorrente, o comunque che tale accertamento derivasse da una transazione intervenuta in altro giudizio; 2) violazione della disciplina sulle spese di lite e dell'art. 111 Cost., deducendo che la liquidazione delle spese d'appello fosse abnorme perché aveva conteggiato una fase istruttoria non svolta e aveva applicato parametri non medi senza adeguata motivazione. La ricorrente ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 373 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza invocata come giudicato esterno non aveva accertato la proprietà esclusiva della strada, ma solo imposto l'arretramento delle recinzioni per rispetto del regolamento edilizio comunale; tale statuizione non presupponeva in modo necessario e inscindibile l'accertamento della proprietà esclusiva dell'area di accesso. Ha inoltre osservato che l'accordo transattivo richiamato non era opponibile ai controricorrenti, estranei al patto. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la fase istruttoria può comprendere l'esame dei provvedimenti giudiziali che consentono di escludere la necessità di istruzione, e che nella liquidazione delle spese il giudice non è vincolato ai valori medi del d.m. n. 55/2014, potendo discostarsene entro la forbice tariffaria con motivazione; nella specie la liquidazione era comunque contenuta nel massimo tariffario. È stata dichiarata inammissibile in questa sede la domanda di sospensione dell'esecuzione, perché l'art. 373 c.p.c. attribuisce il potere al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Le richieste dei controricorrenti, qualificabili come ricorso incidentale condizionato, sono state assorbite dal rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'eccezione di difetto di contraddittorio è stata dichiarata inammissibile in appello perché fondata su presupposti di fatto nuovi.
È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
La Corte ha escluso l'improcedibilità del ricorso, ritenendo sufficienti l'indicazione dei documenti e degli atti di causa per comprendere le doglianze.
La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non può essere chiesta alla Corte di cassazione, ma al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La fase istruttoria comprende anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione; il giudice non è vincolato ai valori medi e può discostarsene con adeguata motivazione.
art. 111 Cost.
È evocato in relazione alla censura sulla liquidazione delle spese, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il giudicato esterno preclude il riesame solo delle questioni che siano state effettivamente decise e che costituiscano premessa logico-giuridica indispensabile della statuizione finale; non basta che la precedente sentenza abbia affrontato un tema solo indirettamente connesso.
- L'efficacia del giudicato non si estende ad accertamenti meramente strumentali o accessori rispetto al decisum, quando la statuizione precedente possa reggersi anche senza quel particolare accertamento.
- Una transazione intervenuta tra alcune parti non è opponibile ai terzi estranei e non può essere utilizzata, da sola, come prova decisiva nei loro confronti.
- In tema di spese processuali, il d.m. n. 55/2014 non impone al giudice di attenersi ai valori medi: la liquidazione può collocarsi tra minimo e massimo ed anche discostarsi dai parametri medi se la motivazione rende conto dei criteri applicati.
- La fase istruttoria, ai fini della liquidazione del compenso, può comprendere anche l'esame dei provvedimenti giudiziali emessi nel corso del processo, compresi quelli idonei a escludere la necessità di una vera istruzione.
- La domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 373 c.p.c. deve essere proposta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, non alla Corte di cassazione.
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