Cassazione Penale, Ordinanza n. 03943/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (interessato)
La controversia
Un soggetto sottoposto in passato a misura di prevenzione personale ha chiesto la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza valorizzando la presenza di due contravvenzioni e di una violazione amministrativa riferita al regime emergenziale COVID. Il richiedente ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e nullità dell'ordinanza, sostenendo in sostanza che quelle contestazioni non sarebbero state ostative alla riabilitazione, poiché diverse sarebbero state solo eventuali contestazioni per condotte delittuose o per specifiche violazioni delle prescrizioni connesse alla misura. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio che il rimedio esperibile contro il provvedimento di rigetto non è il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione davanti alla medesima Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato il ricorso come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. Non ha esaminato nel merito la doglianza sulla valutazione negativa dei precedenti/illeciti considerati dalla Corte territoriale, ritenendo che il ricorso per cassazione fosse un rimedio non corretto per questo tipo di provvedimento. La decisione è stata adottata in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
disciplina la riabilitazione dopo misura di prevenzione personale e, sul piano procedurale, rinvia alle norme del codice di procedura penale compatibili; il provvedimento della Corte di appello è assoggettato al rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice.
in materia di riabilitazione, richiama la procedura di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p., quindi l'opposizione contro l'ordinanza che decide sull'istanza.
prevede che contro l'ordinanza che decide sull'istanza di riabilitazione il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice; tale schema è ritenuto applicabile anche al procedimento ex art. 70 d.lgs. 159/2011.
sancisce il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, consentendo la riqualificazione dell'atto di impugnazione nel rimedio corretto.
indica la modalità di trattazione del ricorso richiamata in premessa.
Massime di principio
- Il provvedimento della corte di appello che decide sull'istanza di riabilitazione proposta dopo una misura di prevenzione personale non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con opposizione davanti alla stessa corte di appello.
- La qualificazione del rimedio impugnatorio va ricostruita in base alla disciplina speciale e alle norme processuali compatibili richiamate dal d.lgs. n. 159 del 2011, privilegiando il modello che consente la piena rivalutazione della doglianza da parte del giudice dell'originario provvedimento.
- Quando l'atto è stato proposto con un rimedio erroneo ma comunque riconducibile alla volontà di contestare il provvedimento, deve applicarsi il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, con riqualificazione dell'atto nel mezzo corretto anziché declaratoria di inammissibilità.
- Il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio l'erroneità del rimedio esperito quando la legge prevede un diverso mezzo di impugnazione, poiché l'esame diretto del merito priverebbe l'interessato della fase di riesame davanti al giudice competente.
- rami
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