Cassazione Penale, Sentenza n. 22021/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-ter c.p. per aver detenuto illecitamente segni distintivi in uso all'Arma dei Carabinieri. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti, tempi e luoghi; (2) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che gli indizi non fossero gravi, precisi e concordanti, contestando inoltre il riconoscimento e la riferibilità degli oggetti rinvenuti; (3) vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche; (4) violazione di legge per presunta insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi, secondi e quarti motivi generici e in realtà diretti a una rivalutazione del merito (censura non consentita in sede di legittimità), precisando che la sentenza impugnata conteneva motivazione logica e coerente, aveva correttamente valorizzato la testimonianza del carabiniere, il rinvenimento degli indumenti e dei segni distintivi, nonché elementi accessori (ricetrasmittente, cellulare manomesso, distanza dalla residenza). Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo: la valutazione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile in cassazione se motivato e non contraddittorio; la Corte territoriale aveva motivato l'esclusione richiamando i precedenti penali. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che fossero presenti gli elementi oggettivo e soggettivo del reato: l'illecita detenzione consapevole di segni distintivi in uso all'Arma dei Carabinieri, sulla base della prova raccolta e della motivazione del giudice di merito
art. 192, comma 2, codice di procedura penale
L'eccezione relativa al requisito degli indizi (grave, preciso e concordante) è stata considerata come una richiesta di rivalutazione del merito; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato in modo specifico che gli indizi mancassero dei requisiti di legge
art. 606 codice di procedura penale
La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove o sono meramente ripetitive sono inammissibili; solo i vizi di motivazione veri e propri (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) sono rilevabili
Sull'argomento delle attenuanti generiche la Corte ha ricordato che la loro concessione o esclusione è valutazione di fatto del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi valutati
art. 616 codice di procedura penale
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso la Corte ha applicato la norma che comporta la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende di una somma, qui quantificata in euro 3.000,00
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito o le valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
- Un ricorso per cassazione deve puntare su vizi formali o giuridici della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non su una diversa lettura delle risultanze processuali
- Le censure relative agli indizi (art. 192 c.p.p.) richiedono argomentazione specifica che dimostri l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; affermazioni generiche non bastano
- La valutazione sull'attribuzione delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice di merito: è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è viziata per contraddittorietà o mancanza
- Chi propone ricorso in cassazione rischia, se il ricorso è dichiarato inammissibile, di essere condannato alle spese processuali e a un versamento alla Cassa delle ammende; pertanto il ricorso deve essere sorretto da argomentazioni tecniche e specifiche
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