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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22021/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 497-ter c.p. per aver detenuto illecitamente segni distintivi in uso all'Arma dei Carabinieri. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti, tempi e luoghi; (2) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che gli indizi non fossero gravi, precisi e concordanti, contestando inoltre il riconoscimento e la riferibilità degli oggetti rinvenuti; (3) vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche; (4) violazione di legge per presunta insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi, secondi e quarti motivi generici e in realtà diretti a una rivalutazione del merito (censura non consentita in sede di legittimità), precisando che la sentenza impugnata conteneva motivazione logica e coerente, aveva correttamente valorizzato la testimonianza del carabiniere, il rinvenimento degli indumenti e dei segni distintivi, nonché elementi accessori (ricetrasmittente, cellulare manomesso, distanza dalla residenza). Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo: la valutazione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile in cassazione se motivato e non contraddittorio; la Corte territoriale aveva motivato l'esclusione richiamando i precedenti penali. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-ter codice penale

    La Corte ha ritenuto che fossero presenti gli elementi oggettivo e soggettivo del reato: l'illecita detenzione consapevole di segni distintivi in uso all'Arma dei Carabinieri, sulla base della prova raccolta e della motivazione del giudice di merito

  • art. 192, comma 2, codice di procedura penale

    L'eccezione relativa al requisito degli indizi (grave, preciso e concordante) è stata considerata come una richiesta di rivalutazione del merito; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato in modo specifico che gli indizi mancassero dei requisiti di legge

  • art. 606 codice di procedura penale

    La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione: le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove o sono meramente ripetitive sono inammissibili; solo i vizi di motivazione veri e propri (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) sono rilevabili

  • art. 133 codice penale

    Sull'argomento delle attenuanti generiche la Corte ha ricordato che la loro concessione o esclusione è valutazione di fatto del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi valutati

  • art. 616 codice di procedura penale

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso la Corte ha applicato la norma che comporta la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende di una somma, qui quantificata in euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito o le valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
  • Un ricorso per cassazione deve puntare su vizi formali o giuridici della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non su una diversa lettura delle risultanze processuali
  • Le censure relative agli indizi (art. 192 c.p.p.) richiedono argomentazione specifica che dimostri l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; affermazioni generiche non bastano
  • La valutazione sull'attribuzione delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice di merito: è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è viziata per contraddittorietà o mancanza
  • Chi propone ricorso in cassazione rischia, se il ricorso è dichiarato inammissibile, di essere condannato alle spese processuali e a un versamento alla Cassa delle ammende; pertanto il ricorso deve essere sorretto da argomentazioni tecniche e specifiche

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